Violenza a scuola tra minorenni: rischio omessa denuncia per l'insegnante
Egregio Professore,
sono un insegnante e alcuni giorni fa sono venuto a conoscenza che una mia alunna ha subito una violenza da un compagno di scuola, anch’esso mio alunno. Entrambi gli studenti sono minorenni.
La ragazza è molto provata dall’accaduto ma al momento non è intenzionata a sporgere denuncia e io mi chiedo se, come suo insegnante, abbia anch’io un obbligo di denuncia in proposito, anche se non vorrei agire contro il volere della ragazza così esponendola ad affrontare una situazione che per lei potrebbe rivelarsi ancora più pesante.
La ringrazio.
___________
Gentile Utente,
rispondo alla Sua domanda segnalando subito che di fronte ad un reato di cui sia vittima un minore, come nel Suo caso, corre l’obbligo di denunciare immediatamente la notizia all’Autorità Giudiziaria competente poiché, in caso contrario, si incorre nel reato di omessa denuncia, sanzionato dall’art. 361 c.p. La citata disposizione di legge stabilisce infatti per il pubblico ufficiale l’obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
Ora, venendo a considerare il Suo status, non posso che confermare quanto sopra detto nella misura in cui anche gli insegnanti sono inquadrati come pubblici ufficiali. A tal proposito segnalo infatti che la Giurisprudenza più volte ha affermato che agli insegnanti di scuole statali o comunque di istituti legalmente riconosciuti va attribuita la qualifica di pubblico ufficiale in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.
In ragione di quanto sopra, malgrado l’intenzione della ragazza di non sporgere denuncia, grava su di Lei un preciso obbligo di denunciare quanto accaduto e di cui è venuto a conoscenza. Ad ogni buon conto mi preme segnalare che, secondo parte della Giurisprudenza, il dovere per gli insegnanti di riferire la notizia di reato deve ritenersi assolto con la comunicazione del fatto al dirigente scolastico, atteso che è questo a sua volta l’organo cui spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno.
Pertanto, in relazione al problema da Lei segnalato, sono dell’idea che, per non incorrere in conseguenze a Lei pregiudizievoli, Lei a prescindere dal volere della minore debba segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria. Qualora non intendesse procedere in tal senso per non agire contro il volere della ragazza, Le consiglio comunque di denunciare immediatamente il fatto in via ufficiale almeno al Suo dirigente scolastico perché agisca di conseguenza.
Cordialmente.
Sergio Scicchitano
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Egregio Professore,
sono un insegnante e alcuni giorni fa sono venuto a conoscenza che una mia alunna ha subito una violenza da un compagno di scuola, anch’esso mio alunno. Entrambi gli studenti sono minorenni.
La ragazza è molto provata dall’accaduto ma al momento non è intenzionata a sporgere denuncia e io mi chiedo se, come suo insegnante, abbia anch’io un obbligo di denuncia in proposito, anche se non vorrei agire contro il volere della ragazza così esponendola ad affrontare una situazione che per lei potrebbe rivelarsi ancora più pesante.
La ringrazio.
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Gentile Utente,
rispondo alla Sua domanda segnalando subito che di fronte ad un reato di cui sia vittima un minore, come nel Suo caso, corre l’obbligo di denunciare immediatamente la notizia all’Autorità Giudiziaria competente poiché, in caso contrario, si incorre nel reato di omessa denuncia, sanzionato dall’art. 361 c.p. La citata disposizione di legge stabilisce infatti per il pubblico ufficiale l’obbligo di denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
Ora, venendo a considerare il Suo status, non posso che confermare quanto sopra detto nella misura in cui anche gli insegnanti sono inquadrati come pubblici ufficiali. A tal proposito segnalo infatti che la Giurisprudenza più volte ha affermato che agli insegnanti di scuole statali o comunque di istituti legalmente riconosciuti va attribuita la qualifica di pubblico ufficiale in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.
In ragione di quanto sopra, malgrado l’intenzione della ragazza di non sporgere denuncia, grava su di Lei un preciso obbligo di denunciare quanto accaduto e di cui è venuto a conoscenza. Ad ogni buon conto mi preme segnalare che, secondo parte della Giurisprudenza, il dovere per gli insegnanti di riferire la notizia di reato deve ritenersi assolto con la comunicazione del fatto al dirigente scolastico, atteso che è questo a sua volta l’organo cui spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l’esterno.
Pertanto, in relazione al problema da Lei segnalato, sono dell’idea che, per non incorrere in conseguenze a Lei pregiudizievoli, Lei a prescindere dal volere della minore debba segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria. Qualora non intendesse procedere in tal senso per non agire contro il volere della ragazza, Le consiglio comunque di denunciare immediatamente il fatto in via ufficiale almeno al Suo dirigente scolastico perché agisca di conseguenza.
Cordialmente.
Sergio Scicchitano
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