Bollette contestate: cosa fare in caso di sollecito di pagamento
Egr. Professore,
nel mese di Aprile l’Acea ha emesso una fattura relativa alla fornitura dell’energia elettrica per un importo complessivo di € 405, 00.
Poiché tale importo fa riferimento ad un consumo di gran lunga superiore a quello effettivo, ho provveduto a contestare la bolletta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’ufficio reclami della società. Qualche giorno fa l’Acea mi ha mandato un sollecito di pagamento della fattura con l’avvertimento che in mancanza avrebbe sospeso la fornitura dell’energia. Cosa mi consiglia di fare?
Grazie
______________
Gentile Utente,
in merito alla vicenda che mi ha descritto, Le suggerisco di non provvedere al pagamento della fattura. Il sollecito di pagamento, unitamente all’avvertimento della sospensione della fornitura, è illegittimo qualora faccia riferimento a fatture contestate e dunque oggetto di accertamenti.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato che con sentenza n. 720/2011 ha rilevato come in situazioni di questo genere la minaccia del distacco della fornitura integri la figura della “coercizione” e “dell’indebito condizionamento” contemplate dagli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto limita “la libertà di scelta del comportamento del consumatore”.
In casi come il Suo, dunque, l’azienda è tenuta alla sospensione della procedura per la riscossione che esporrebbe il consumatore al rischio della sospensione della fornitura.
Pertanto, in tutti i casi in cui l’utente contesti le fatture, l’azienda fornitrice non può sospendere il servizio ma deve provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, ad inviare una risposta motivata e, nel caso in cui riconosca l’errore di fatturazione dovrà provvedere (entro 90 giorni) al ricalcolo della fattura recante l’importo corretto da versare.
Qualora Lei decidesse di pagare la fattura Le segnalo che una volta effettuato il ricalcolo della bolletta avrà diritto alla restituzione della somma pagata in eccesso. Nel caso in cui, diversamente, decidesse di non effettuare il pagamento della fattura e l’azienda dovesse procedere alla illegittima sospensione della fornitura, avrà diritto al risarcimento del danno subito.
Saluti.
Sergio Scicchitano
Bollette contestate: cosa fare in caso di sollecito di pagamento
Egr. Professore,
nel mese di Aprile l’Acea ha emesso una fattura relativa alla fornitura dell’energia elettrica per un importo complessivo di € 405, 00.
Poiché tale importo fa riferimento ad un consumo di gran lunga superiore a quello effettivo, ho provveduto a contestare la bolletta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’ufficio reclami della società. Qualche giorno fa l’Acea mi ha mandato un sollecito di pagamento della fattura con l’avvertimento che in mancanza avrebbe sospeso la fornitura dell’energia. Cosa mi consiglia di fare?
Grazie
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Gentile Utente,
in merito alla vicenda che mi ha descritto, Le suggerisco di non provvedere al pagamento della fattura. Il sollecito di pagamento, unitamente all’avvertimento della sospensione della fornitura, è illegittimo qualora faccia riferimento a fatture contestate e dunque oggetto di accertamenti.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato che con sentenza n. 720/2011 ha rilevato come in situazioni di questo genere la minaccia del distacco della fornitura integri la figura della “coercizione” e “dell’indebito condizionamento” contemplate dagli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto limita “la libertà di scelta del comportamento del consumatore”.
In casi come il Suo, dunque, l’azienda è tenuta alla sospensione della procedura per la riscossione che esporrebbe il consumatore al rischio della sospensione della fornitura.
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Qualora Lei decidesse di pagare la fattura Le segnalo che una volta effettuato il ricalcolo della bolletta avrà diritto alla restituzione della somma pagata in eccesso. Nel caso in cui, diversamente, decidesse di non effettuare il pagamento della fattura e l’azienda dovesse procedere alla illegittima sospensione della fornitura, avrà diritto al risarcimento del danno subito.
Saluti.
Sergio Scicchitano
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