Azione revocatoria, il termine di prescrizione decorre dalla conoscibilità dell'atto depositivo
Egregio Avvocato,
mi chiamo Simona e gestisco una cartoleria a Messina. Anni fa un mio fornitore mi fece causa ritenendo – erroneamente – che non avessi provveduto a pagare una fornitura. Il giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, si è concluso nel mese di novembre 2007 con una sentenza che ha rigettato la domanda proposta nei miei riguardi, condannando il fornitore a rimborsarmi le spese di lite per complessivi € 13.000, 00.
Ho tentato senza successo di riscuotere detto importo, inviando diverse intimazioni di pagamento. Poi, ritenendo che il mio debitore fosse nullatenente, ho lasciato perdere. Qualche giorno fa, tuttavia, ho deciso di svolgere un’indagine più approfondita e, attraverso visure alla camera di commercio, mi sono accorta che il mio debitore – in realtà – disponeva di un immobile e che nel dicembre 2007 – subito dopo le mie richieste di pagamento – ha donato lo stesso immobile ad un cugino. Mi hanno detto, alcuni conoscenti, che ormai non posso più proporre l’azione tesa a far revocare tale donazione, essendo ormai decorsi i cinque anni di prescrizione dell’azione revocatoria.
Le chiedo conferma di ciò segnalando, tuttavia, che la donazione del dicembre 2007 risulta essere stata trascritta in Conservatoria nel successivo mese di marzo 2008.
Grazie
Simona
______
Gentile utente,
Le segnalo che, contrariamente a quanto riferitoLe, il termine di cinque anni per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e segg. del codice civile non è ancora scaduto, iniziando esso a decorrere non dalla data della donazione lesiva dei suoi interessi quale creditore, ma dalla data in cui – proprio attraverso la trascrizione del medesimo atto di donazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – esso è divenuto conoscibile da parte sua.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sovente affermato che “La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi; è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cfr. Cass. Sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1210). Pertanto, nel Suo caso – trattandosi di atto di donazione trascritto nel mese di marzo 2008 – il termine di prescrizione maturerà nel mese di marzo 2013.
Le consiglio, quindi, di non perdere tempo e di recarsi subito da un legale per impostare l’azione revocatoria.
Nella speranza di avere risposto in maniera esaustiva, invio cordiali saluti.
Sergio Scicchitano
Azione revocatoria, il termine di prescrizione decorre dalla conoscibilità dell'atto depositivo
Egregio Avvocato,
mi chiamo Simona e gestisco una cartoleria a Messina. Anni fa un mio fornitore mi fece causa ritenendo – erroneamente – che non avessi provveduto a pagare una fornitura. Il giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, si è concluso nel mese di novembre 2007 con una sentenza che ha rigettato la domanda proposta nei miei riguardi, condannando il fornitore a rimborsarmi le spese di lite per complessivi € 13.000, 00.
Ho tentato senza successo di riscuotere detto importo, inviando diverse intimazioni di pagamento. Poi, ritenendo che il mio debitore fosse nullatenente, ho lasciato perdere. Qualche giorno fa, tuttavia, ho deciso di svolgere un’indagine più approfondita e, attraverso visure alla camera di commercio, mi sono accorta che il mio debitore – in realtà – disponeva di un immobile e che nel dicembre 2007 – subito dopo le mie richieste di pagamento – ha donato lo stesso immobile ad un cugino. Mi hanno detto, alcuni conoscenti, che ormai non posso più proporre l’azione tesa a far revocare tale donazione, essendo ormai decorsi i cinque anni di prescrizione dell’azione revocatoria.
Le chiedo conferma di ciò segnalando, tuttavia, che la donazione del dicembre 2007 risulta essere stata trascritta in Conservatoria nel successivo mese di marzo 2008.
Grazie
Simona
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Gentile utente,
Le segnalo che, contrariamente a quanto riferitoLe, il termine di cinque anni per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e segg. del codice civile non è ancora scaduto, iniziando esso a decorrere non dalla data della donazione lesiva dei suoi interessi quale creditore, ma dalla data in cui – proprio attraverso la trascrizione del medesimo atto di donazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari – esso è divenuto conoscibile da parte sua.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sovente affermato che “La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi; è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cfr. Cass. Sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1210). Pertanto, nel Suo caso – trattandosi di atto di donazione trascritto nel mese di marzo 2008 – il termine di prescrizione maturerà nel mese di marzo 2013.
Le consiglio, quindi, di non perdere tempo e di recarsi subito da un legale per impostare l’azione revocatoria.
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