Published On: 16 Marzo 2026Categories: Diritto Tributario, Gennaro Ferrante, Sentenze Cassazione

La giurisdizione nelle controversie sull’imposta di soggiorno

Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di giurisdizione: l’individuazione del giudice competente nelle controversie tra Comune e gestore di struttura ricettiva relative all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno.

La pronuncia assume particolare rilievo perché affronta in modo sistematico la qualificazione giuridica del rapporto tra ente locale e gestore della struttura ricettiva, alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.

Le Sezioni Unite affermano in modo netto che tali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, con conseguente competenza delle Corti di giustizia tributaria.

Per comprendere la portata della decisione è necessario richiamare brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale essa si inserisce:

La giurisdizione nelle controversie sull’imposta di soggiorno

 

L’imposta di soggiorno è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire un tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Nella prassi applicativa, il gestore della struttura è chiamato a riscuotere l’imposta dai clienti e a riversarla successivamente all’ente locale secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Per lungo tempo la posizione del gestore è stata oggetto di interpretazioni non univoche. In una prima fase, parte della giurisprudenza ha qualificato il gestore come agente contabile, cioè come soggetto incaricato della gestione di denaro pubblico. Muovendo da questa ricostruzione, l’omesso o ritardato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno veniva talvolta ricondotto nell’ambito della responsabilità contabile, con conseguente possibile intervento della Corte dei conti per danno erariale.

Questo quadro interpretativo è stato significativamente modificato dall’intervento del legislatore con l’art. 180 del decreto-legge 34/2020.

Tale disposizione ha ridefinito la posizione del gestore della struttura ricettiva, qualificandolo espressamente come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che soggiornano nella struttura.

Il passaggio dalla figura dell’agente contabile a quella del responsabile d’imposta assume un rilievo decisivo ai fini dell’individuazione della giurisdizione.

Infatti, se il gestore è qualificato come responsabile d’imposta, l’obbligazione di versamento assume natura tributaria e si inserisce nel sistema dei rapporti impositivi tra contribuente ed ente impositore.

La Corte evidenzia che, alla luce della qualificazione normativa del gestore come responsabile d’imposta, non sussiste più il presupposto che in passato aveva giustificato l’attrazione della controversia nella giurisdizione contabile, ossia il maneggio di denaro pubblico da parte di un agente contabile.

In altri termini, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, il rapporto tra Comune e gestore deve essere letto come un rapporto tributario che si sviluppa all’interno di uno schema trilaterale: da un lato l’ente locale, titolare del potere impositivo; dall’altro il gestore della struttura, responsabile del pagamento del tributo; e infine il soggetto che soggiorna nella struttura, sul quale grava in via sostanziale l’onere economico dell’imposta. In tale configurazione, eventuali contestazioni relative all’omesso o parziale versamento dell’imposta devono essere trattate secondo le regole proprie del sistema tributario.

La Corte chiarisce inoltre che anche il regime sanzionatorio applicabile deve essere ricondotto alla disciplina tributaria. Le violazioni connesse al mancato o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno devono pertanto essere valutate alla luce delle norme che regolano le sanzioni amministrative tributarie.

Sotto il profilo operativo, la decisione comporta che le contestazioni relative all’imposta di soggiorno dovranno essere formalizzate dai Comuni mediante atti aventi natura tributaria, suscettibili di impugnazione davanti alle Corti di giustizia tributaria. I gestori, dal canto loro, potranno contestare tali atti attraverso gli strumenti previsti dal processo tributario.

In conclusione, con la pronuncia del 23 gennaio 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione chiariscono definitivamente che le controversie tra Comuni e gestori di strutture ricettive relative all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

La decisione si fonda sulla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta operata dal legislatore e segna un punto fermo nella ricostruzione del relativo regime giuridico, ponendo fine alle incertezze interpretative che avevano caratterizzato la materia negli anni precedenti.

 

Dott. Gennaro Ferrante

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La giurisdizione nelle controversie sull’imposta di soggiorno

La giurisdizione nelle controversie sull’imposta di soggiorno

Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di giurisdizione: l’individuazione del giudice competente nelle controversie tra Comune e gestore di struttura ricettiva relative all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno.

La pronuncia assume particolare rilievo perché affronta in modo sistematico la qualificazione giuridica del rapporto tra ente locale e gestore della struttura ricettiva, alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.

Le Sezioni Unite affermano in modo netto che tali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, con conseguente competenza delle Corti di giustizia tributaria.

Per comprendere la portata della decisione è necessario richiamare brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale essa si inserisce:

La giurisdizione nelle controversie sull’imposta di soggiorno

 

L’imposta di soggiorno è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire un tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Nella prassi applicativa, il gestore della struttura è chiamato a riscuotere l’imposta dai clienti e a riversarla successivamente all’ente locale secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Per lungo tempo la posizione del gestore è stata oggetto di interpretazioni non univoche. In una prima fase, parte della giurisprudenza ha qualificato il gestore come agente contabile, cioè come soggetto incaricato della gestione di denaro pubblico. Muovendo da questa ricostruzione, l’omesso o ritardato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno veniva talvolta ricondotto nell’ambito della responsabilità contabile, con conseguente possibile intervento della Corte dei conti per danno erariale.

Questo quadro interpretativo è stato significativamente modificato dall’intervento del legislatore con l’art. 180 del decreto-legge 34/2020.

Tale disposizione ha ridefinito la posizione del gestore della struttura ricettiva, qualificandolo espressamente come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che soggiornano nella struttura.

Il passaggio dalla figura dell’agente contabile a quella del responsabile d’imposta assume un rilievo decisivo ai fini dell’individuazione della giurisdizione.

Infatti, se il gestore è qualificato come responsabile d’imposta, l’obbligazione di versamento assume natura tributaria e si inserisce nel sistema dei rapporti impositivi tra contribuente ed ente impositore.

La Corte evidenzia che, alla luce della qualificazione normativa del gestore come responsabile d’imposta, non sussiste più il presupposto che in passato aveva giustificato l’attrazione della controversia nella giurisdizione contabile, ossia il maneggio di denaro pubblico da parte di un agente contabile.

In altri termini, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, il rapporto tra Comune e gestore deve essere letto come un rapporto tributario che si sviluppa all’interno di uno schema trilaterale: da un lato l’ente locale, titolare del potere impositivo; dall’altro il gestore della struttura, responsabile del pagamento del tributo; e infine il soggetto che soggiorna nella struttura, sul quale grava in via sostanziale l’onere economico dell’imposta. In tale configurazione, eventuali contestazioni relative all’omesso o parziale versamento dell’imposta devono essere trattate secondo le regole proprie del sistema tributario.

La Corte chiarisce inoltre che anche il regime sanzionatorio applicabile deve essere ricondotto alla disciplina tributaria. Le violazioni connesse al mancato o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno devono pertanto essere valutate alla luce delle norme che regolano le sanzioni amministrative tributarie.

Sotto il profilo operativo, la decisione comporta che le contestazioni relative all’imposta di soggiorno dovranno essere formalizzate dai Comuni mediante atti aventi natura tributaria, suscettibili di impugnazione davanti alle Corti di giustizia tributaria. I gestori, dal canto loro, potranno contestare tali atti attraverso gli strumenti previsti dal processo tributario.

In conclusione, con la pronuncia del 23 gennaio 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione chiariscono definitivamente che le controversie tra Comuni e gestori di strutture ricettive relative all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.

La decisione si fonda sulla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta operata dal legislatore e segna un punto fermo nella ricostruzione del relativo regime giuridico, ponendo fine alle incertezze interpretative che avevano caratterizzato la materia negli anni precedenti.

 

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