Published On: 8 Luglio 2025Categories: Diritto Tributario, Sentenze Cassazione, Serenella Angelini

Interessi moratori e procedure concorsuali: cosa chiarisce la Cassazione?

In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di interesse maggiorato non riguardi gli interessi maturati sui debiti sorti da una transazione commerciale di cui è parte un imprenditore, quando solo in seguito, lo stesso viene poi sottoposto a una procedura concorsuale.

Il caso esaminato dalla Corte trae origine da una domanda di insinuazione al passivo nei confronti dell’amministrazione straordinaria di Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e presentata dalla SACE Fct S.p.A, vantante un ingente credito in prededuzione e per una piccola parte in via chirografaria.

Il Giudice Delegato nel valutare l’importo complessivo richiesto lo ammise interamente in chirografo e, così anche il Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi poi sull’opposizione proposta dalla stessa SACE Fct S.p.A., sulla questione in esame il Tribunale, nel confermare il provvedimento del Giudice Delegato, aggiunse a riguardo solo l’ammissione al passivo della somma vantata a titolo di interessi maturati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.

Sulla decisione del Tribunale, SACE Fct S.p.A. propone ricorso per cassazione mentre la società resistente Condotte d’Acqua S.p.A, nel difendersi con controricorso, propone a sua volta controricorso incidentale; le rispettive parti adducono entrambe un solo motivo.

In riferimento al ricorso per cassazione SACE Fct S.p.A. nell’unico motivo proposto denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, prima parte, legge fall., in combinato disposto con gli artt. 1706 e 1707 c.c. cc, nonché dell’art. 103 legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” e sostenendo a riguardo che il diritto alla prededuzione provenga da una corretta interpretazione delle menzionate disposizioni.

La Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., invece, nel suo unico motivo denuncia “Violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 231 del 2022 per avere il Tribunale ammesso al passivo di Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. l’importo richiesto a titolo di interessi moratori”.

Nello specifico la ricorrente incidentale contesta il provvedimento del Giudice del merito nella parte in cui approva alla creditrice l’ammissione al passivo anche per gli interessi moratori maturati fino all’apertura della procedura concorsuale nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 e specificando, a riguardo, che l’art. 1 comma 2 lett. a) dello stesso decreto dispone che le disposizioni b non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.

Sul caso in esame la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile sia il ricorso proposto da SACE Fct S.p.A. che il ricorso incidentale proposto dalla controparte, si è pronunciata su quest’ultimo chiarendo in particolare come l’esclusione dell’applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte”, non riguardi gli interessi maturati sui debiti sorti da una “transazione commerciale” di cui è parte un imprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a una procedura concorsuale (Cass. nn. 8979/2016; 3300/”017).

Infatti “una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. Commerciali a un’epoca anteriore al fallimento priverebbe… i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell’apertura del concorso” (Cass. n. 14637/2018).

Dott.ssa Serenella Angelini

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Interessi moratori e procedure concorsuali: cosa chiarisce la Cassazione?

In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di interesse maggiorato non riguardi gli interessi maturati sui debiti sorti da una transazione commerciale di cui è parte un imprenditore, quando solo in seguito, lo stesso viene poi sottoposto a una procedura concorsuale.

Il caso esaminato dalla Corte trae origine da una domanda di insinuazione al passivo nei confronti dell’amministrazione straordinaria di Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e presentata dalla SACE Fct S.p.A, vantante un ingente credito in prededuzione e per una piccola parte in via chirografaria.

Il Giudice Delegato nel valutare l’importo complessivo richiesto lo ammise interamente in chirografo e, così anche il Tribunale di Roma chiamato a pronunciarsi poi sull’opposizione proposta dalla stessa SACE Fct S.p.A., sulla questione in esame il Tribunale, nel confermare il provvedimento del Giudice Delegato, aggiunse a riguardo solo l’ammissione al passivo della somma vantata a titolo di interessi maturati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.

Sulla decisione del Tribunale, SACE Fct S.p.A. propone ricorso per cassazione mentre la società resistente Condotte d’Acqua S.p.A, nel difendersi con controricorso, propone a sua volta controricorso incidentale; le rispettive parti adducono entrambe un solo motivo.

In riferimento al ricorso per cassazione SACE Fct S.p.A. nell’unico motivo proposto denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, prima parte, legge fall., in combinato disposto con gli artt. 1706 e 1707 c.c. cc, nonché dell’art. 103 legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.” e sostenendo a riguardo che il diritto alla prededuzione provenga da una corretta interpretazione delle menzionate disposizioni.

La Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., invece, nel suo unico motivo denuncia “Violazione/falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 231 del 2022 per avere il Tribunale ammesso al passivo di Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. l’importo richiesto a titolo di interessi moratori”.

Nello specifico la ricorrente incidentale contesta il provvedimento del Giudice del merito nella parte in cui approva alla creditrice l’ammissione al passivo anche per gli interessi moratori maturati fino all’apertura della procedura concorsuale nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 e specificando, a riguardo, che l’art. 1 comma 2 lett. a) dello stesso decreto dispone che le disposizioni b non trovano applicazione per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.

Sul caso in esame la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile sia il ricorso proposto da SACE Fct S.p.A. che il ricorso incidentale proposto dalla controparte, si è pronunciata su quest’ultimo chiarendo in particolare come l’esclusione dell’applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte”, non riguardi gli interessi maturati sui debiti sorti da una “transazione commerciale” di cui è parte un imprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a una procedura concorsuale (Cass. nn. 8979/2016; 3300/”017).

Infatti “una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. Commerciali a un’epoca anteriore al fallimento priverebbe… i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell’apertura del concorso” (Cass. n. 14637/2018).

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