Ricorso in cassazione inammissibile se oscuro e incoerente
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma anche su quello economico e ricordando come la struttura dell’atto di impugnazione non possa prescindere da alcuni requisiti minimi che siano di comprensibilità logica e giuridica.
Nel caso in questione il ricorso, sottoposto al vaglio della Corte, era redatto in una forma tale da rendere impossibile sia una valutazione dei motivi che una ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, il ricorrente proponeva ricorso alla Suprema Corte impugnando la sentenza n. 1931/2022 emessa all’esito del giudizio di II Grado; la stessa si pronunciava sul caso rilevando in primo luogo un evidente generale confusione del ricorso nel quale mancava una chiara e ordinata esposizione dei fatti.
In concreto il ricorso ometteva di indicare in modo comprensibile i fatti salienti, non individuando nemmeno con chiarezza gli errori che venivano attribuiti alla sentenza impugnata e senza argomentare alcuna censura nei confronti di essa.
Nello specifico, il ricorso non mirava a illustrare le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e neanche quelle proposte in appello.
Inoltre, la Corte rilevava che l’atto faceva riferimento a richiami superflui su circostanze che, di fatto, risultavano irrilevanti; non vi era alcun collegamento logico tra i motivi di impugnazione e il contenuto della sentenza contestata, con la conseguenza della impossibilità da parte del giudice relatore di poter comprendere l’oggetto della lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte la Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, menzionava la costante giurisprudenza che ritiene i requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 366 c.p.c come elementi imprescindibili per poter accedere al giudizio di legittimità.
Difatti, l’articolo in questione impone a pena di inammissibilità una chiara esposizione dei fatti, delle ragioni di doglianza e del contenuto della sentenza impugnata.
La pronuncia della Corte si introduce sulle orme di precedenti analoghi (tra cui Cass. 16089/2023, 25892/2021, 6546/2021, 24697/2020, 9996/2020,8425/2020) nei quali la Corte sottolinea più volte la necessità di atti che siano redatti in un linguaggio processuale tecnicamente leggibile per la loro comprensibilità e ne va ad ampliare l’esame in una prospettiva comparata.
In tal senso la Corte evidenzia come il requisito della chiarezza degli atti sia un valore condiviso in tutti i principali ordinamenti, in modo da ribadire così un concetto fondamentale di come la forma diventi sostanza nel processo di legittimità.
Dott.ssa Serenella Angelini


Ricorso in cassazione inammissibile se oscuro e incoerente
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma anche su quello economico e ricordando come la struttura dell’atto di impugnazione non possa prescindere da alcuni requisiti minimi che siano di comprensibilità logica e giuridica.
Nel caso in questione il ricorso, sottoposto al vaglio della Corte, era redatto in una forma tale da rendere impossibile sia una valutazione dei motivi che una ricostruzione dei fatti di causa.
In particolare, il ricorrente proponeva ricorso alla Suprema Corte impugnando la sentenza n. 1931/2022 emessa all’esito del giudizio di II Grado; la stessa si pronunciava sul caso rilevando in primo luogo un evidente generale confusione del ricorso nel quale mancava una chiara e ordinata esposizione dei fatti.
In concreto il ricorso ometteva di indicare in modo comprensibile i fatti salienti, non individuando nemmeno con chiarezza gli errori che venivano attribuiti alla sentenza impugnata e senza argomentare alcuna censura nei confronti di essa.
Nello specifico, il ricorso non mirava a illustrare le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e neanche quelle proposte in appello.
Inoltre, la Corte rilevava che l’atto faceva riferimento a richiami superflui su circostanze che, di fatto, risultavano irrilevanti; non vi era alcun collegamento logico tra i motivi di impugnazione e il contenuto della sentenza contestata, con la conseguenza della impossibilità da parte del giudice relatore di poter comprendere l’oggetto della lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte la Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, menzionava la costante giurisprudenza che ritiene i requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 366 c.p.c come elementi imprescindibili per poter accedere al giudizio di legittimità.
Difatti, l’articolo in questione impone a pena di inammissibilità una chiara esposizione dei fatti, delle ragioni di doglianza e del contenuto della sentenza impugnata.
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