
Commento sulla Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. 5, Num. 12395, Anno 2024
Con la Sentenza n. 12395 del 07 maggio 2024 la Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso proposto dal contribuente D’Abramo Daniele contro la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 208/2020, asserendo l’erronea equiparazione, da parte della CTR, dei conduttori ai locatori, ai fini dell’applicazione del regime di cedolare secca.
In particolare, il tema focale della pronuncia è la possibilità di applicare il regime della cedolare secca ai contratti di locazione di immobile ad uso abitativo nell’ipotesi in cui il conduttore sia titola di partita IVA.
Nella sentenza la Corte rileva che, la circostanza che il regime di cedolare secca avvantaggi anche il conduttore, nel caso di specie titolare di partita IVA, non può certamente giustificare un’interpretazione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 che escluda la possibilità, per il locatore, di optare per il regime di cedolare secca, posto che è quest’ultimo il solo cui è riservata la scelta in merito e il principale beneficiario di tale regime.
Nella Sentenza in questione la Corte afferma che l’esercizio di un’attività di impresa, o arti e professioni, rileva ai fini dell’applicazione del regime di cedolare secca, esclusivamente in relazione al locatore, per cui, tale regime, può legittimamente applicarsi al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato da un locatore persona fisica e un conduttore imprenditore.
Dott.ssa Angelica Aloisi


Commento sulla Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. 5, Num. 12395, Anno 2024
Con la Sentenza n. 12395 del 07 maggio 2024 la Corte di cassazione si pronuncia sul ricorso proposto dal contribuente D’Abramo Daniele contro la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 208/2020, asserendo l’erronea equiparazione, da parte della CTR, dei conduttori ai locatori, ai fini dell’applicazione del regime di cedolare secca.
In particolare, il tema focale della pronuncia è la possibilità di applicare il regime della cedolare secca ai contratti di locazione di immobile ad uso abitativo nell’ipotesi in cui il conduttore sia titola di partita IVA.
Nella sentenza la Corte rileva che, la circostanza che il regime di cedolare secca avvantaggi anche il conduttore, nel caso di specie titolare di partita IVA, non può certamente giustificare un’interpretazione dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 che escluda la possibilità, per il locatore, di optare per il regime di cedolare secca, posto che è quest’ultimo il solo cui è riservata la scelta in merito e il principale beneficiario di tale regime.
Nella Sentenza in questione la Corte afferma che l’esercizio di un’attività di impresa, o arti e professioni, rileva ai fini dell’applicazione del regime di cedolare secca, esclusivamente in relazione al locatore, per cui, tale regime, può legittimamente applicarsi al contratto di locazione di immobile ad uso abitativo stipulato da un locatore persona fisica e un conduttore imprenditore.
Dott.ssa Angelica Aloisi

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