Sentenza di incostituzionalità e retroattività limitata
La sezione quinta della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6940/2022, ha deciso che non sarà possibile far valere la sentenza di incostituzionalità nel giudizio di cassazione qualora, nel giudizio di merito, non sia stata sollevata una motivazione ad hoc.
Ed invero, la Cassazione ha precisato che allorché non sia stato impugnato il capo specifico, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non potrà riflettere i suoi effetti sulle sentenze che hanno posto in essere quella normativa.
Appare dunque possibile affermare che, per la prima volta, viene censurato in sede di legittimità un profilo non arguito in sede di merito ab initio, con la conseguente inosservanza del c.d. principio della consumazione del potere di impugnazione che non esclude la riproposizione dell’appello fino a quando l’impugnazione non venga dichiarata inammissibile o improcedibile.

Difatti, considerando che ex art. 136 Cost. l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge opera per l’avvenire e che, per tale motivo, le decisioni della Corte costituzionale riguardanti l’illegittimità costituzionale di una legge comportano la cessazione dell’efficacia della norma annullata dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia della Corte nella Gazzetta Ufficiale, l’esclusione di un profilo che non è stato dedotto in sede di merito non può essere compromessa dalla sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma.
In conclusione, appare evidente che, nonostante la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge sia rilevante anche nei rapporti giuridici sorti anteriormente a condizione che questi siano ancora pendenti, laddove vi sia stata una sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una determinata norma, questa potrà essere fatta valere in giudizio di cassazione solo qualora sia stato impugnato il relativo capo nel giudizio di merito.
Dott.ssa Francesca Morelli

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Ed invero, la Cassazione ha precisato che allorché non sia stato impugnato il capo specifico, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non potrà riflettere i suoi effetti sulle sentenze che hanno posto in essere quella normativa.
Appare dunque possibile affermare che, per la prima volta, viene censurato in sede di legittimità un profilo non arguito in sede di merito ab initio, con la conseguente inosservanza del c.d. principio della consumazione del potere di impugnazione che non esclude la riproposizione dell’appello fino a quando l’impugnazione non venga dichiarata inammissibile o improcedibile.

Difatti, considerando che ex art. 136 Cost. l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge opera per l’avvenire e che, per tale motivo, le decisioni della Corte costituzionale riguardanti l’illegittimità costituzionale di una legge comportano la cessazione dell’efficacia della norma annullata dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia della Corte nella Gazzetta Ufficiale, l’esclusione di un profilo che non è stato dedotto in sede di merito non può essere compromessa dalla sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma.
In conclusione, appare evidente che, nonostante la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge sia rilevante anche nei rapporti giuridici sorti anteriormente a condizione che questi siano ancora pendenti, laddove vi sia stata una sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una determinata norma, questa potrà essere fatta valere in giudizio di cassazione solo qualora sia stato impugnato il relativo capo nel giudizio di merito.
Dott.ssa Francesca Morelli
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