Decreto Cura Italia: quesiti e approfondimenti (Parte 1)

aprile 7th, 2020|Pronto Intervento Imprese|

Nell’ottica di una corretta informazione a seguito delle novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia”, abbiamo analizzato una serie di quesiti utili per comprendere meglio gli effetti e le dinamiche di questa misura*

  1. Quali sono le novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia” in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, al fine di fornire sostegno economico alle imprese e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali durante l’emergenza?

Le modifiche apportate dall’art. 19, D.L. 18/2020, alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sono di notevole impatto. Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10, D. LGS. n. 148/2015) che hanno subìto una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 possono presentare domanda per usufruire del relativo trattamento indicando la causale “emergenza COVID-19”.

L’imprenditore può formulare la richiesta di cassa integrazione per periodi non anteriori al 23 febbraio 2020 e per un massimo di 9 settimane (art. 19, co. 1). Per la proposizione della domanda viene stabilita una procedura semplificata e più agile che prevede la comunicazione preventiva (in via telematica) alle organizzazioni sindacali e – una volta decorsi 3 giorni dall’invio di tale comunicazione senza che le organizzazioni sindacali richiedano l’esame congiunto – la trasmissione della domanda di integrazione salariale all’INPS. La domanda non deve avere luogo (come di regola) nel termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione ma può essere presentata anche oltre tale termine. Eccezionalmente, le aziende non sono tenute al versamento dei contributi addizionali di cui all’art. 5, D.LGS. n. 148/2015.

Quanto ai lavoratori destinatari, il trattamento integrativo salariale può essere richiesto esclusivamente per quelli che risultano alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. Viene, infatti, prevista una deroga all’art. 1, co. 2, D.LGS. n.148/2015, e pertanto il trattamento salariale integrativo non verrà limitato ai lavoratori che siano in forza all’azienda da almeno 90 giorni.

  1. Quali aziende possono usufruire delle agevolazioni fiscali per provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro?

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto con l’art. 64 un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

In particolare, allo scopo di incentivare la sanificazione  degli  ambienti  di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività  d’impresa,  arte  o  professione  è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020,  un  credito  d’imposta, nella misura del 50 %  delle  spese  di  sanificazione  degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di  20.000  Euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite complessivo massimo di 50 milioni di Euro.

Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. in commento, a stabilire le disposizioni applicative di detta norma, al fine di individuare specifici criteri e parametri di erogazione degli incentivi, anche al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa stabilito dall’art. 64.

  1. Se un’azienda ha fatto ricorso in passato al trattamento di integrazione salariale straordinario, a quali iniziative può ricorrere a sostegno dell’impresa?

Sicuramente sì. Il Decreto Cura Italia prevede espressamente all’interno dell’art. 20, che le aziende che al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge) presentano un trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso, possano comunque presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, previsto dall’art. 19 del medesimo decreto, per un periodo inferiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario – che può riguardare anche gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro – sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Si segnala che per far fronte alla situazione emergenziale derivante dal Covid-19, sia stata prevista una significativa semplificazione della procedura per l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione.

 

4. E’ possibile recarsi in azienda per l’espletamento di faccende urgenti se essa non rientra nell’ambito dei servizi dei quali è consentita la prosecuzione?

Premettendo che al fine di fronteggiare la difficile situazione attualmente in corso risulta necessario evitare e ridurre al massimo qualsiasi tipologia di spostamento, si segnala come sia consentito effettuare spostamenti in presenza di comprovate esigenze lavorative che dovranno essere debitamente descritte all’interno del modulo di autocertificazione per gli spostamenti, la cui ultima versione risale al 26 marzo.

Per quanto concerne specificamente il caso in esame dell’esigenza di raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa, si evidenzia come ciò sia consentito soltanto in presenza di ragioni di carattere urgente e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, ed in particolare per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

 

  1. La notifica dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento di un importo ai fini di riscossione dell’IVA è prorogabile?

Il Decreto Cura Italia, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano su termini di pagamento ed attività di riscossione.

Più specificamente, in tema di misure inerenti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’articolo 68 rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, prevede che:

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
  2. Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica