Domanda giudiziale: cancellazione possibile solo se sentenza passata in giudicato
Egregio Avvocato,
mi chiamo Andrea e vivo a Ravenna.
Ho appena vinto una causa in primo grado di risarcimento in forma specifica ed il giudice dopo aver condannato la controparte ha ordinato al conservatore di cancellare la domanda giudiziale. Il Conservatore si è rifiutato sostenendo che la sentenza non è ancora passata in giudicato e prova ne è il proposto appello da parte della controparte.
È possibile?
Grazie
_________
Caro utente,
purtroppo è proprio così.
In base all’inequivocabile tenore letterale dell’art. 2668 c.c., la stessa è possibile solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, per cui, in caso di sentenza appellata, la cancellazione della domanda non può e non deve essere eseguita.
Nella speranza di avere adeguatamente risposto al suo quesito, invio cordiali saluti.
Sergio Scicchitano
Domanda giudiziale: cancellazione possibile solo se sentenza passata in giudicato
Egregio Avvocato,
mi chiamo Andrea e vivo a Ravenna.
Ho appena vinto una causa in primo grado di risarcimento in forma specifica ed il giudice dopo aver condannato la controparte ha ordinato al conservatore di cancellare la domanda giudiziale. Il Conservatore si è rifiutato sostenendo che la sentenza non è ancora passata in giudicato e prova ne è il proposto appello da parte della controparte.
È possibile?
Grazie
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