Cartella pagamento Agenzia Entrate: cosa fare in caso di patrimonio sotto sequestro giudiziario

luglio 4th, 2013|Risposte di Scicchitano|

Professor Scicchitano,

mi è arrivata una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2009.

Le rappresento che la cartella di pagamento è stata emessa a causa del presunto omesso/tardivo pagamento di somme relative al modello unico 2009 – periodo d’imposta 2008, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e/o54 bis del dpr n. 633 del 1972.

Ebbene, nel periodo d’imposta indicato, purtroppo non avevo la disponibilità del mio patrimonio in quanto in data 11.10.1999 il Presidente del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro di tutto quanto a me intestato.

Cosa devo fare?

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Egregio Signore,

non specifica la cosa più importante e cioè se il sequestro è ancora efficace, se i beni Le sono stati restituiti o se sono stati confiscati.

Infatti l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e del soggetto tenuto agli adempimenti fiscali nel caso di sequestro giudiziario penale dell’azienda è stato chiarito dalla circolare n. 156/E del 2000 nella quale l’amministrazione finanziaria ha precisato che i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia all’eredità giacente disciplinata dall’articolo 187 del Tuir e dall’articolo 5-ter del Dpr 322/1998.

In entrambi i casi, infatti, l’amministratore esercita in via provvisoria l’amministrazione di un patrimonio, nell’attesa che lo stesso sia devoluto a un soggetto che attualmente non è individuato a titolo definitivo e che pertanto non ne ha la disponibilità.

La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui il quale assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati: ne consegue che, come nel caso dell’eredità giacente è considerato soggetto passivo il chiamato che accetti, con effetto retroattivo, l’asse ereditario, così nel caso di sequestro il soggetto passivo d’imposta sarà individuato solo a posteriori (seppure con effetto ex tunc) nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni.

L’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, opera dunque nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. Nei confronti dell’amministratore, pertanto, possono essere applicate le regole generali previste per il curatore dell’eredità giacente.

Pertanto, il custode giudiziario è tenuto a:

  • presentare le dichiarazioni (redditi, Irap, Iva, sostituti) per i periodi d’imposta interessati dal sequestro giudiziario;

  • provvedere ai versamenti dei tributi liquidati in via provvisoria ex articolo 187 del Tuir nonché dell’Iva;

  • qualora tra i beni sequestrati siano comprese aziende commerciali o agricole adempiere agli obblighi contabili e dei sostituti d’imposta previsti dal Dpr 600/1973;

  • comunicare all’Agenzia Delle Entrate tramite raccomandata ed entro 60 giorni, l’assunzione e la cessazione delle funzioni;

  • effettuare la dichiarazione di variazione Iva ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/1972, senza però la necessità di aprire una nuova partita Iva.

Pertanto le somme richieste con la cartella di pagamento, se dovute, dovranno essere corrisposte dal soggetto che ha effettivamente ottenuto la proprietà dei beni.

Grazie

Sergio Scicchitano