Assistenza a un familiare malato, i documenti necessari per il permesso lavorativo

aprile 23rd, 2013|Risposte di Scicchitano|

Gentile avvocato,

Speravo di non dovermi più rivolgere a lei, invece le scrivo nuovamente per chiederle un parere.  Mi capita spesso di notare che presso la direzione del personale del posto in cui lavoro si divertano a farmi dei dispetti. Le spiego brevemente.

Mia madre ha subito un intervento alla spalla ed è stata ricoverata in un ospedale pubblico. Ho chiesto di poter usufruire della legge 53/2000, come hanno fatto altri miei colleghi, presentando il certificato (esattamente come gli altri).  Stamattina, però, mi è stato comunicato ufficialmente per telefono dal delegato relazioni industriali che il certificato non va bene perché non riporta la dicitura del medico (anche di base) in cui si dichiara che mia madre ha bisogno di assistenza. A riguardo, vorrei specificare alcune cose. I certificati dei miei colleghi non hanno questa dicitura (pare siano modelli standard). Il certificato viene rilasciato dall’ufficio amministrativo, non dal reparto (e il primario del reparto dove è ricoverata mia madre, quando gli ho chiesto di compilare il certificato,  mi ha risposto che non scriverà mai che un paziente del suo reparto ha bisogno di assistenza di terzi). Infine, vorrei aggiungere che il mio medico di base mi ha detto che non si tratta di una degenza domiciliare, pertanto non può dichiarare una cosa per un’altra. 

Lei mi può aiutare a capire se ne ho diritto oppure no a ottenere il permesso? E nel caso in cui io ne abbia diritto, può dirmi cosa posso fare? 

Mi scusi per il disturbo. La ringrazio per la disponibilità e la pazienza.

Cordiali Saluti

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Gentile Signora,

Per quanto riguarda la Sua domanda è necessario capire se Lei richiede il permesso per grave infermità (che può durare massimo tre giorni) ex art.4, l.53/2000 oppure il congedo per gravi motivi familiari (che può durare massimo due anni) ai sensi dello stesso articolo.

Anche se Lei non chiarisce il punto, ritengo che vista la patologia di Sua madre (la necessità di assistenza connessa ad un intervento alla spalla dovrebbe avere – ipotizzo – una durata abbastanza limitata), Lei richieda il permesso per grave infermità del familiare.

In questo caso ai sensi della legge 53/2000 e del Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238), Lei è tenuta soltanto a presentare “idonea documentazione“. La quale, sempre secondo le disposizioni citate, è un semplice certificato rilasciato dalla struttura sanitaria dove la persona da assistere è stata ricoverata o ha subito un intervento chirurgico.

Visto quello che dice esplicitamente la legge, la richiesta dell’azienda è quindi illegittima.

Nel caso di intervento chirurgico è, infatti, necessario e sufficiente – ex lege – un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria. Solo nel caso in cui non sia previsto un intervento chirurgico oppure non sia previsto un ricovero è necessario un certificato del medico.

E’ chiaro che, se la persona che necessita cure ha subito un intervento chirurgico o un ricovero, l’assistenza è ritenuta necessaria a priori.

Inoltre, siccome secondo la legge la certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa,  lo stesso non ha un potere di negare il permesso (potere che, ha, invece, per la richiesta di congedo).

Tutt’al più, quindi, l’azienda ha un potere di contestarne in via successiva l’utilizzo, ma solo con specifica motivazione.

Distinti saluti,

Sergio Scicchitano