Published On: 27 Giugno 2014Categories: ArticoliBy

Spese giustizia, aumenta il contributo unificato

Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”. Il decreto, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ha modificato il Testo Unico sulle spese di giustizia prevedendo un aumento di circa il 15% degli importi del contributo unificato per i giudizi civili. Dal 25 giugno 2014, quindi, gli importi da versare – oltre alla marca da bollo da € 27, 00 –  saranno i seguenti:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO 1° GRADO

  • Fino ad € 1.100, 00 (VALORE DELLA CAUSA) = € 43 (CONTRIBUTO)
  • Superiore ad  € 1.100 e fino a € 5.200 = € 98
  • Superiore ad  € 5.200 e fino a € 26.000 = € 237
  • Superiore ad  € 26.000 e fino a € 52.000 = € 518
  • Superiore ad  € 52.000 e fino a € 260.000 = € 759
  • Superiore ad € 260.000 e fino a € 520.000 = € 1.214
  • Superiore ad € 520.000 = € 1.686
  • Valore indeterminabile = € 518

N.B.: Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

 

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

  • Separazione consensuale (711 c.p.c.) = € 43
  • Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) = € 43
  • Procedimento di divorzio = € 98
  • Separazione giudiziale = € 98

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

  • Processi di esecuzione per consegna o rilascio = € 139
  • Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500 = € 43
  • Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500 = € 139
  • Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare = € 139
  • Processi di esecuzione immobiliare = € 278
  • Processi di opposizione agli atti esecutivi = € 168
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
  • Insinuazione tempestiva al passivo = esente
  • Procedura fallimentare (Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) = € 851
  • Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura = CU ridotto della metà
  • Istanza di fallimento = € 98

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

  • Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà) = € 43, 00
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego = CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
  • Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro = esente

 

ALTRI PROCEDIMENTI

  • Procedimenti di volontaria giurisdizione = € 98
  • Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss = € 43
  • Reclami contro i provvedimenti cautelari = € 98

 

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Spese giustizia, aumenta il contributo unificato

Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”. Il decreto, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ha modificato il Testo Unico sulle spese di giustizia prevedendo un aumento di circa il 15% degli importi del contributo unificato per i giudizi civili. Dal 25 giugno 2014, quindi, gli importi da versare – oltre alla marca da bollo da € 27, 00 –  saranno i seguenti:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO 1° GRADO

  • Fino ad € 1.100, 00 (VALORE DELLA CAUSA) = € 43 (CONTRIBUTO)
  • Superiore ad  € 1.100 e fino a € 5.200 = € 98
  • Superiore ad  € 5.200 e fino a € 26.000 = € 237
  • Superiore ad  € 26.000 e fino a € 52.000 = € 518
  • Superiore ad  € 52.000 e fino a € 260.000 = € 759
  • Superiore ad € 260.000 e fino a € 520.000 = € 1.214
  • Superiore ad € 520.000 = € 1.686
  • Valore indeterminabile = € 518

N.B.: Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da recente circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

 

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

  • Separazione consensuale (711 c.p.c.) = € 43
  • Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) = € 43
  • Procedimento di divorzio = € 98
  • Separazione giudiziale = € 98

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

  • Processi di esecuzione per consegna o rilascio = € 139
  • Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500 = € 43
  • Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500 = € 139
  • Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare = € 139
  • Processi di esecuzione immobiliare = € 278
  • Processi di opposizione agli atti esecutivi = € 168
PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE
  • Insinuazione tempestiva al passivo = esente
  • Procedura fallimentare (Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) = € 851
  • Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura = CU ridotto della metà
  • Istanza di fallimento = € 98

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

  • Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà) = € 43, 00
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego = CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
  • Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro = esente

 

ALTRI PROCEDIMENTI

  • Procedimenti di volontaria giurisdizione = € 98
  • Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss = € 43
  • Reclami contro i provvedimenti cautelari = € 98

 

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