Diritto civile
Published On: 1 Febbraio 2015Categories: Articoli, Diritto civileBy

Omofobia, anche lo Stato può essere sanzionato

L’omofobia deve essere sanzionata, anche se a commettere tali comportamenti è lo Stato. Questo è quello che la Corte di Cassazione ha voluto affermare con la sentenza n. 1126/2015, depositata in data 22/01/2015.

Nel caso di specie, il ricorrente, nel corso della rituale visita di leva, aveva dichiarato di essere omosessuale. Il giovane, a seguito dei tale dichiarazione, prima è stato esonerato dal servizio militare e successivamente convocato dalla Motorizzazione Civile, su segnalazione del nosocomio militare, per la revisione della patente di guida. In particolare la Motorizzazione sosteneva “la mancanza dei requisiti psico-fisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi” (sic!).

Le amministrazioni, dunque, sono state condannate, in primo grado, al pagamento di € 100.000 a fronte del grave danno morale subito dal giovane. In secondo grado, invece, l’entità del risarcimento dovuto dalle amministrazioni è stato ridotto ad € 20.000.

La Suprema Corte ha ritenuto “penose” le argomentazioni della sentenza della Corte territoriale, la quale con un “malaccorto tentativo … ha cercato di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti endo-amministrativi”, come la mancanza di un “pubblico ludibrio”.

Gli Ermellini, cassando la sentenza d’appello, hanno ritenuto innegabile che “la parte lese sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che reiterato) comportamento di omofobia”, accertando, dunque, la gravità dell’offesa ai fini per la quantificazione del danno.

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Omofobia, anche lo Stato può essere sanzionato

L’omofobia deve essere sanzionata, anche se a commettere tali comportamenti è lo Stato. Questo è quello che la Corte di Cassazione ha voluto affermare con la sentenza n. 1126/2015, depositata in data 22/01/2015.

Nel caso di specie, il ricorrente, nel corso della rituale visita di leva, aveva dichiarato di essere omosessuale. Il giovane, a seguito dei tale dichiarazione, prima è stato esonerato dal servizio militare e successivamente convocato dalla Motorizzazione Civile, su segnalazione del nosocomio militare, per la revisione della patente di guida. In particolare la Motorizzazione sosteneva “la mancanza dei requisiti psico-fisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi” (sic!).

Le amministrazioni, dunque, sono state condannate, in primo grado, al pagamento di € 100.000 a fronte del grave danno morale subito dal giovane. In secondo grado, invece, l’entità del risarcimento dovuto dalle amministrazioni è stato ridotto ad € 20.000.

La Suprema Corte ha ritenuto “penose” le argomentazioni della sentenza della Corte territoriale, la quale con un “malaccorto tentativo … ha cercato di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti endo-amministrativi”, come la mancanza di un “pubblico ludibrio”.

Gli Ermellini, cassando la sentenza d’appello, hanno ritenuto innegabile che “la parte lese sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che reiterato) comportamento di omofobia”, accertando, dunque, la gravità dell’offesa ai fini per la quantificazione del danno.

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