L’autodichia della Camera Dei Deputati
In data 23 aprile 2012 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno pronunciato l’Ordinanza n. 6331/12 in tema di autodichia della Camera Dei Deputati.
Detta pronuncia è conseguenza del ricorso per regolamento di giurisdizione depositato nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso presentato al Tribunale civile di Roma in data 27.08.07 da un movimento politico.
Il ricorrente esponeva di aver dato luogo, assieme ad altro partito ad un’alleanza politico-elettorale presentatasi alle elezioni Europee del giugno 2004, avente come obiettivo il raggiungimento di scopi comuni, quali il conseguimento della rappresentanza parlamentare e della conseguente ripartizione dei rimborsi elettorali.
La formazione politica ricorrente, nell’ambito dell’alleanza aveva conseguito l‘elezione di due rappresentanti al Parlamento Europeo ed aveva cosi acquisito legittimazione per l’attribuzione dei rimborsi elettorali: pertanto aveva richiesto alla Camera dei deputati la corresponsione della metà dell’importo dei rimborsi elettorali di pertinenza dell’alleanza politico-elettorale.
Essendo stata respinta la richiesta, detto movimento politico, illustrati i titoli che legittimavano la sua istanza, chiedeva al Tribunale l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento nei confronti della Camera dei Deputati, quale organo istituzionale chiamato ad effettuare i rimborsi elettorali.
Il Tribunale adito concedeva il decreto ingiuntivo e proponeva opposizione la Camera dei deputati in persona del suo Presidente che, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sostenendo che la ripartizione e l’erogazione dei rimborsi elettorali per l’elezione del Parlamento Europeo non è assoggettabile al controllo dell’autorità giudiziaria
E’ noto che l’autodichia della Camera dei Deputati trova la sua base istitutiva nell’art. 64 Cost., ovvero in una fonte normativa strumentale alla tutela dell’autonomia e della sovranità delle Assemblee parlamentari (S.u. 27.05.99 n. 317).
I regolamenti che sono espressione di tale prerogativa sono, pertanto, esclusivamente quelli previsti dall’art. 64 Cost., comma 1, e cioè quelli adottati direttamente dall’Assemblea di ognuna delle due Camere “a maggioranza assoluta dei suoi componenti” (Corte cost. 6.08.85 n. 154 Corte cost. 24.06.81 n. 129).
Nel oggetto della sentenza in commento il regolamento della Camera dei Deputati 26.07.94 è adottato in forza della L. n. 515 del 1993, art. 20 bis e, quindi, non per determinazione a maggioranza dei componenti della Camera, ma per iniziativa dei Consigli di Presidenza del Senato e dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, cui è demandata l’approvazione di “appositi regolamenti per l’attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge”: ed infatti, il regolamento adottato il 26.07.94 è autoqualificato “regolamento di attuazione della L. 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
La norma regolamentare invocata non è, dunque, partecipe nè della natura giuridica dei regolamenti previsti dall’art. 64 Cost., nè delle prerogative costituzionali a questi riconosciute.
Tale impostazione legislativa rende evidente che i fondi destinati ai contributi elettorali, nella specie, pur rientrando nel bilancio della Camera dei deputati, non sono pertinenti all’attività istituzionale delle Assemblee parlamentari, ma ricoprono una funzione strumentale all’esercizio di quell’attività.
In conclusione, ribadendo i principi già affermati da queste Sezioni unite, deve affermarsi che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali per la nomina dei rappresentati italiani al Parlamento Europeo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del principio costituzionale secondo cui a tutti è assicurata la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, e che il potere di contestazione del piano di ripartizione effettuato dall’Ufficio di Presidenza, riconosciuto dal regolamento della Camera dei Deputati 26.07.94, ha carattere di mero rimedio interno di verifica della regolarità dell’espletamento della procedura di quantificazione e ripartizione dei contributi.
Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 6331/2012 del 23.04.2012
Sergio Scicchitano
L’autodichia della Camera Dei Deputati
In data 23 aprile 2012 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno pronunciato l’Ordinanza n. 6331/12 in tema di autodichia della Camera Dei Deputati.
Detta pronuncia è conseguenza del ricorso per regolamento di giurisdizione depositato nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso presentato al Tribunale civile di Roma in data 27.08.07 da un movimento politico.
Il ricorrente esponeva di aver dato luogo, assieme ad altro partito ad un’alleanza politico-elettorale presentatasi alle elezioni Europee del giugno 2004, avente come obiettivo il raggiungimento di scopi comuni, quali il conseguimento della rappresentanza parlamentare e della conseguente ripartizione dei rimborsi elettorali.
La formazione politica ricorrente, nell’ambito dell’alleanza aveva conseguito l‘elezione di due rappresentanti al Parlamento Europeo ed aveva cosi acquisito legittimazione per l’attribuzione dei rimborsi elettorali: pertanto aveva richiesto alla Camera dei deputati la corresponsione della metà dell’importo dei rimborsi elettorali di pertinenza dell’alleanza politico-elettorale.
Essendo stata respinta la richiesta, detto movimento politico, illustrati i titoli che legittimavano la sua istanza, chiedeva al Tribunale l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento nei confronti della Camera dei Deputati, quale organo istituzionale chiamato ad effettuare i rimborsi elettorali.
Il Tribunale adito concedeva il decreto ingiuntivo e proponeva opposizione la Camera dei deputati in persona del suo Presidente che, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sostenendo che la ripartizione e l’erogazione dei rimborsi elettorali per l’elezione del Parlamento Europeo non è assoggettabile al controllo dell’autorità giudiziaria
E’ noto che l’autodichia della Camera dei Deputati trova la sua base istitutiva nell’art. 64 Cost., ovvero in una fonte normativa strumentale alla tutela dell’autonomia e della sovranità delle Assemblee parlamentari (S.u. 27.05.99 n. 317).
I regolamenti che sono espressione di tale prerogativa sono, pertanto, esclusivamente quelli previsti dall’art. 64 Cost., comma 1, e cioè quelli adottati direttamente dall’Assemblea di ognuna delle due Camere “a maggioranza assoluta dei suoi componenti” (Corte cost. 6.08.85 n. 154 Corte cost. 24.06.81 n. 129).
Nel oggetto della sentenza in commento il regolamento della Camera dei Deputati 26.07.94 è adottato in forza della L. n. 515 del 1993, art. 20 bis e, quindi, non per determinazione a maggioranza dei componenti della Camera, ma per iniziativa dei Consigli di Presidenza del Senato e dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, cui è demandata l’approvazione di “appositi regolamenti per l’attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge”: ed infatti, il regolamento adottato il 26.07.94 è autoqualificato “regolamento di attuazione della L. 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
La norma regolamentare invocata non è, dunque, partecipe nè della natura giuridica dei regolamenti previsti dall’art. 64 Cost., nè delle prerogative costituzionali a questi riconosciute.
Tale impostazione legislativa rende evidente che i fondi destinati ai contributi elettorali, nella specie, pur rientrando nel bilancio della Camera dei deputati, non sono pertinenti all’attività istituzionale delle Assemblee parlamentari, ma ricoprono una funzione strumentale all’esercizio di quell’attività.
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