Diritto civile
Published On: 12 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Deposito telematico, l'orario limite è fino alle 14?

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’art. 13, commi 2 e 3, del D.M. n. 44/2011 e quindi il limite dell’orario, nello specifico le 14, ai fini della tempestività del deposito, non si debba applicare, in favore della previsione normativa di cui all’art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012.

Quindi la Sentenza n. 3115, depositata il 03 Marzo u.s., del Tribunale Civile di Milano, IX Sezione, ha affrontato la questione della determinazione del momento del perfezionamento del deposito c.d. Telematico, sollevando le seguenti considerazioni.

Le citate norme prevedono, da un lato, con  l’art. 13, commi 2 e 3, del D.M. n. 44/2011, che la ricevuta dell’avvenuto deposito c.d. Telematico se “è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”, dall’altro, con l’art. 16 bis, comma 7, del D. L. n. 179/2012 che il deposito c.d. Telematico deve considerarsi “avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”.

La motivazione del Giudice del Tribunale di Milano si fonda su due ordini di ragioni: il primo di ordine gerarchico e temporale, in quanto il  D. L. n. 179/2012, al contrario del  D.M. n. 44/2011, non prevede alcun limite di orari per il deposito c.d. telematico di atti; il secondo di ordine procedurale, in quanto l’art. 155 c.p.c. prevede precipuamente che la scadenza dei termini a giorni “coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile”.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, la decisione del Tribunale di Milano appare condivisibile anche a fronte dei vantaggi della informatizzazione del sistema giudiziario.

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Deposito telematico, l'orario limite è fino alle 14?

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’art. 13, commi 2 e 3, del D.M. n. 44/2011 e quindi il limite dell’orario, nello specifico le 14, ai fini della tempestività del deposito, non si debba applicare, in favore della previsione normativa di cui all’art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012.

Quindi la Sentenza n. 3115, depositata il 03 Marzo u.s., del Tribunale Civile di Milano, IX Sezione, ha affrontato la questione della determinazione del momento del perfezionamento del deposito c.d. Telematico, sollevando le seguenti considerazioni.

Le citate norme prevedono, da un lato, con  l’art. 13, commi 2 e 3, del D.M. n. 44/2011, che la ricevuta dell’avvenuto deposito c.d. Telematico se “è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”, dall’altro, con l’art. 16 bis, comma 7, del D. L. n. 179/2012 che il deposito c.d. Telematico deve considerarsi “avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”.

La motivazione del Giudice del Tribunale di Milano si fonda su due ordini di ragioni: il primo di ordine gerarchico e temporale, in quanto il  D. L. n. 179/2012, al contrario del  D.M. n. 44/2011, non prevede alcun limite di orari per il deposito c.d. telematico di atti; il secondo di ordine procedurale, in quanto l’art. 155 c.p.c. prevede precipuamente che la scadenza dei termini a giorni “coincide con lo spirare dell’ultimo giorno utile”.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, la decisione del Tribunale di Milano appare condivisibile anche a fronte dei vantaggi della informatizzazione del sistema giudiziario.

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