Diritto civile
Published On: 2 Ottobre 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Danni arrecati dai collaboratori, ne rispondono anche ingegnere e progettista?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19485/2014, chiarisce se ingegnere e progettista possono rispondere dei danni arrecati dai loro collaboratori.

Il caso traeva origine dalla citazione in giudizio promossa dai proprietari di alcuni appartamenti, siti in tre palazzine edificate per conto di una Cooperativa Edilizia, nei confronti di detta società e nei confronti  dell’impresa appaltatrice, chiedendone la condanna solidale alla erogazione di somme necessarie per il consolidamento dei fabbricati. Tali costruzioni presentavano infatti evidenti segni di dissesto statico.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado che condannava l’ingegnere a rispondere dei danni subiti, ha specificato che sussiste la responsabilità dell’ingegnere e del progettista in ragione della particolare articolazione del disciplinare d’incarico.

Poiché nel contratto d’opera intellettuale egli risultava anche direttore dei lavori, era implicito il dovere di quest’ultimo di attivarsi per avvalersi dell’incarico di altro professionista, ai fini della predisposizione della progettazione strutturale.

L’ingegnere pertanto risponde a titolo di culpa in eligendo.

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Danni arrecati dai collaboratori, ne rispondono anche ingegnere e progettista?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19485/2014, chiarisce se ingegnere e progettista possono rispondere dei danni arrecati dai loro collaboratori.

Il caso traeva origine dalla citazione in giudizio promossa dai proprietari di alcuni appartamenti, siti in tre palazzine edificate per conto di una Cooperativa Edilizia, nei confronti di detta società e nei confronti  dell’impresa appaltatrice, chiedendone la condanna solidale alla erogazione di somme necessarie per il consolidamento dei fabbricati. Tali costruzioni presentavano infatti evidenti segni di dissesto statico.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado che condannava l’ingegnere a rispondere dei danni subiti, ha specificato che sussiste la responsabilità dell’ingegnere e del progettista in ragione della particolare articolazione del disciplinare d’incarico.

Poiché nel contratto d’opera intellettuale egli risultava anche direttore dei lavori, era implicito il dovere di quest’ultimo di attivarsi per avvalersi dell’incarico di altro professionista, ai fini della predisposizione della progettazione strutturale.

L’ingegnere pertanto risponde a titolo di culpa in eligendo.

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