Ipoteca esattoriale, illegittima se l'interessato non conosceva i termini per proporre opposizione

Con la sentenza n. 4777 del 26.01.2013 la Corte Suprema ha affermato che alla procedura di iscrizione ipotecaria a cura del Concessionario trova applicazione l’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, secondo cui all’interessato devono essere comunicati i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni pena l’illegittimità della iscrizione.

Inoltre gli Ermellini hanno ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005.

In altri termini l‘ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro (Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4077; Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 n. 5771).