Il presidente di un'associazione può svolgere per la stessa lavori retribuiti?

febbraio 7th, 2013|Risposte di Scicchitano|

Egregio Professore,

sono un webmaster e da qualche tempo ho costituito insieme ad altre persone un’associazione non riconosciuta, di cui sono Presidente e Legale rappresentante. La nostra associazione è presente on-line ed ha un suo sito internet dedicato, che ovviamente necessita di manutenzione ed aggiornamento. Vista la mia professione, potrei occuparmi io stesso di curare detta attività. Ma mi chiedo se, vista la mia posizione all’interno dell’associazione, mi sia precluso assumere incarichi retribuiti dall’associazione medesima e se da ciò possano derivarmi dei problemi.

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Egregio Signore,

il quesito in esame impone necessariamente di affrontare il problema del cd. conflitto di interessi, vale a dire della situazione di conflitto appunto (anche solo potenziale) in cui un determinato soggetto può venire a trovarsi in rapporto ad un altro nel contemperamento dei loro interessi contrapposti. Nel caso di specie l’eventuale conflitto di interessi potrebbe sorgere nel momento in cui l’interesse economico del singolo socio, derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa per conto dell’associazione di cui fa parte, risulti in contrasto con l’interesse dell’associazione medesima e con le finalità dalla stessa perseguite. In particolare detta situazione di conflitto potrebbe sorgere nel caso in cui a concludere il contratto con l’associazione non sia un singolo socio, quanto piuttosto il suo Presidente e legale rappresentante, vale a dire cioè quel soggetto che (proprio perché ha la rappresentanza dell’Ente) ha il potere di impegnare, con il suo operato, l’associazione medesima.

E’ evidente che in ipotesi siffatta il Socio/Presidente si troverebbe in una chiara situazione di conflitto di interessi laddove il suo personale interesse economico contrasterebbe (o potrebbe contrastare) con quello dell’associazione che rappresenta.

Sul punto allora sarà agevole richiamare le disposizioni di cui all’art. 1395 c.c., rubricato “Contratto con se stesso”, che appunto stabilisce che è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che (i) il rappresentato lo abbia previamente autorizzato specificatamente o (ii) il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi.

Rapportando ora i principi appena enunciati al caso che qui ci occupa, deve concludersi che il contratto che il Presidente/Legale rappresentante di un’associazione conclude con sé stesso sia da ritenersi valido, e pertanto privo di vizi che ne possano determinare l’annullamento, a condizione che gli enti rappresentati abbiano espressamente autorizzato la stipulazione del contratto oppure qualora non sussista un conflitto di interessi (ipotesi quest’ultima tendenzialmente da escludere tenuto conto del contenuto economico del contratto).

Pertanto, affinché il Presidente e Legale rappresentante di un’associazione possa stipulare un contratto con l’Ente medesimo, è opportuno che il Comitato Direttivo dell’associazione da un lato, e l’Organo amministrativo dall’altro, procedano previamente ad autorizzare tale atto con apposita deliberazione.

In tal senso si è del resto espressa la Giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha precisato che “L’annullabilità del contratto posto in essere dal rappresentante con sé stesso è esclusa, nelle due ipotesi previste – in via alternativa – dall’art. 1935 c.c., dell’autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Ricorre la prima quando il rappresentato autorizzi specificatamente il rappresentante a concludere il contratto con sé medesimo, determinando gli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi o la predeterminazione degli elementi negoziali. A sua volta è nella “ratio” della norma che l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sé stesso può considerarsi idonea a escludere la possibilità di conflitto di interessi – e quindi l’annullabilità del contratto – solo quando sia accompagnata dalla determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. In particolare l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante non è idonea ad escludere il conflitto di interessi quando è generica, non contenendo fra l’altro (come nella specie) alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.” (cfr. Cass. Civile, Sezione II, 21.03.2011, n. 6398).

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si conclude quindi nel senso che non si trovi, in linea generale, in una situazione di conflitto di interessi il soggetto che, rivestendo la qualifica di Presidente e legale rappresentante di un’associazione, stipuli in nome e per conto della stessa un contratto con sé stesso, laddove siano però rispettate le condizioni di cui all’art. 1395 c.c..

Sarà quindi necessario che il Comitato Direttivo dell’Associazione, o comunque il suo Organo amministrativo, (i) sia previamente informato del tipo di contratto che si vuole concludere, (ii) che detta informazione sia compiuta in modo preciso e dettagliato, con particolare indicazione delle condizioni economiche e della segnalazione della possibile sussistenza di un conflitto di interessi, e infine che (iii) il Comitato Direttivo presti espressa e chiara autorizzazione alla successiva stipula del contratto da sottoscrivere.

Sergio Scicchitano