IL FORMULARIO

Fin dagli inizi del praticantato, che svolgevo negli anni ’80 presso lo studio di mio zio Avv. Bruno Sgro, diversamente dai miei coetanei ero solito scrivere autonomamente gli atti giudiziari, senza riprodurre quelli altrui. Tutto ciò per un insopprimibile  desiderio di personalizzare la mia attività.

L’esperienza maturata in oltre trent’anni di professione forense mi ha permesso dunque di costituire una consistente banca dati di atti che, oggi, sono lieto di condividere con gli stimati colleghi, praticanti, operatori del diritto e con tutti gli interessati.

Sergio Scicchitano

TUTTE LE FORMULE

Le note difensive ex art. 429 comma 2 c.p.c.

febbraio 25th, 2018|0 Comments

Ai sensi dell’art. 429 comma 2 c.p.c. nel rito del lavoro il Giudice, se lo ritiene necessario, concede alle stesse parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, secondo la seguente formula

Il ricorso al Consiglio di Stato

gennaio 28th, 2018|0 Comments

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato si propone avverso le sentenze o le ordinanze emesse dai TAR al fine di ottenere la riforma della sentenza o dell’ordinanza impugnata e per l’effetto l’accoglimento o il rigetto del ricorso introduttivo

Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

novembre 4th, 2017|0 Comments

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ambito di applicazione della procedura di reclamo/mediazione è stato esteso a tutti gli enti impositori ed ove compatibile agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n° 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale

La nota di deposito di documenti

ottobre 1st, 2017|0 Comments

Il documento che dovrà predisporre il procuratore durante la predisposizione della busta per l’iscrizione a ruolo di una causa con modalità telematiche

Il reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c.

maggio 28th, 2017|0 Comments

La formula da utilizzare per richiedere la revoca o la modifica di un'ordinanza per provvedimenti temporanei e urgenti negli interessi di coniugi e figli emessa dal presidente del Tribunale

Il ricorso al TAR ex art. 41 c.p.a.

aprile 8th, 2017|0 Comments

Il ricorso al TAR è l'atto con il quale si introduce il giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnativa di atti e provvedimenti adottati dalla PA al fine di richiedere l’annullamento, la modifica o la revoca dell’atto per i motivi indicati nel ricorso stesso. È possibile proporre ricorso anche contro l'illegittimo silenzio serbato su un'istanza di provvedimento. Con l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo è possibile presentare ricorso avente oggetto anche il rapporto con richiesta di condanna al risarcimento del danno. In base al principio della domanda e cioè della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice amministrativo è vincolato ad annullare l’atto solo per i motivi indicati nel ricorso. Ai sensi dell’art. 55 c.p.a. è possibile richiedere la c.d. istanza di sospensiva. Con tale istanza, il ricorrente, dimostrando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul merito del ricorso, richiede l’emanazione di misure cautelari finalizzate alla sospensione momentanea del provvedimento impugnato fino alla decisione del procedimento nel merito in modo da paralizzare il proprio pregiudizio. Non senza segnalare che: - l’interessato deve proporre il ricorso entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto pregiudizievole: - Se tale non è notificato al ricorrente ma solo depositato a cura dell’Amministrazione, il termine per l’impugnazione per il ricorrente decorre dalla data della pubblicazione, oppure comunque dalla “piena conoscenza” dell’atto; se il ricorso non viene notificato a cura del ricorrente entro i termini stabiliti all’Amministrazione resistente e ad almeno uno dei contro interessati (i soggetti che hanno interesse al mantenimento degli effetti dell’atto impugnato che devono essere identificati a cura del ricorrente) il ricorso è inammissibile. Nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla notifica il ricorso deve essere depositato (iscritto a ruolo) SCARICA LA FORMULA

Il ricorso ex art. 668 c.p.c.

marzo 18th, 2017|0 Comments

La formula da utilizzare per opporsi in Tribunale nel caso in cui l’intimazione di licenza o di sfratto sia stata convalidata in assenza dell’intimato

Motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.

gennaio 23rd, 2017|0 Comments

La formula da utilizzare per addurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte o nuove domande purché connesse a quanto impugnato nel ricorso originale

La comparsa di intervento volontario

ottobre 3rd, 2016|0 Comments

La formula con cui un soggetto può intervenire spontaneamente nel giudizio se ritiene di poter risentire delle conseguenze di fatto derivanti da un processo in cui non è parte

La convenzione di negoziazione assistita

luglio 10th, 2016|0 Comments

Il testo da utilizzare per l'accordo tra uno o più avvocati mediante il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia

Il ricorso ex art. 297 c.p.c.

aprile 11th, 2016|0 Comments

La formula da utilizzare dalle parti per richiedere che venga fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio, qualora non venga fissata dal Giudice che ha emanato il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Il ricorso per interdizione

aprile 2nd, 2016|0 Comments

La formula da utilizzare per richiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto in stato di infermità mentale

Il reclamo ex art. 2674-bis c.c.

febbraio 7th, 2016|0 Comments

La formula da utilizzare qualora il Conservatore sollevi dubbi sulla trascrivibilità di un atto, per insistere che la formalità venga eseguita con riserva di proporre reclamo

La riserva facoltativa di appello

gennaio 15th, 2016|0 Comments

La formula da utilizzare dalla parte soccombente qualora in primo grado venga emessa una sentenza parziale ex art. 278 c.p.c. ovvero ex art. 279, comma 2 n. 4 c.p.c., per differire la proposizione dell'impugnazione della sentenza dopo la pronuncia definitiva

La dichiarazione di inefficacia del pignoramento

dicembre 20th, 2015|0 Comments

L’art. 18 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto il nuovo articolo 164 ter della Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile. Secondo tale norma il creditore, ove non abbia provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito dal Codice, deve entro cinque giorni farne dichiarazione formale al debitore e all’eventuale terzo mediante atto notificato del seguente tenore: - Dichiarazione di inefficacia del pignoramento. Non senza segnalare che: - Ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge; - La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

L'istanza di mediazione

dicembre 14th, 2015|0 Comments

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito da un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010. L’avvocato che intende avviare il procedimento di mediazione deve depositare un'istanza presso un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia a gestire procedimenti di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia secondo la formula che segue: - domanda di mediazione. Non senza segnalare che: -L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa; -Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo; -L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione; -Lo svolgimento della mediazione, che non può avere durata superiore ai tre mesi, non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale; -La mediazione non si applica comunque:  a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;  b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;  d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;  e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; -Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

L'invito alla negoziazione assistita

dicembre 8th, 2015|0 Comments

L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212) convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 denominato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel Ns. ordinamento l’istituto della “Convenzione di negoziazione assistita” ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. L’avvocato che intende invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita deve redigere la seguente lettera secondo la formula che segue: - Invito alla negoziazione assistita. Non senza segnalare che: -L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile; -La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito; -Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, deve, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; -L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata previsto dalle parti o dalla legge (tre mesi). Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito; -Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando sono decorsi tre mesi; -L’obbligo di formulare l’invito non si applica ai seguenti procedimenti: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. -L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La relata di notifica ex art. 143 c.p.c.

novembre 28th, 2015|0 Comments

In tal caso la notifica si eseguirà mediante deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dell’ultima residenza e – se anche questa non è conosciuta – del comune di nascita del destinatario. L’Avvocato per provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 143 I comma c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario, dovrà necessariamente redigere la seguente relata di notifica: - Relata di notifica ax art. 143 c.p.c. Non senza segnalare che:  - la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo dopo venti giorni dal compimento delle formalità prescritte; - a norma dell’art. 143 II comma c.p.c. qualora dovessero essere sconosciuti l’ultima residenza ed il luogo di nascita, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a consegnare copia dell’atto al pubblico ministero.

La relata di notifica ex art. 15 III comma della Legge Fallimentare

novembre 20th, 2015|0 Comments

L’Avvocato, dopo aver depositato presso il Tribunale il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve attendere che entro 45 giorni da detto deposito venga fissata l’udienza pre-fallimentare. Come noto sarà onere della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti. Qualora la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. non sia stata possibile o abbia avuto esito negativo, l’Avvocato dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo ufficiale giudiziario redigendo la seguente relata di notifica: - Relata di notifica ax art. 15 L.F. Non senza segnalare che:  - il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono essere notificati al fallendo, ai sensi dell’art. 153 L.F., almeno 15 giorni prima dell’udienza esclusivamente “a mani” presso la sede risultante dal registro delle imprese; - Qualora la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica tramite immediato deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Il ricorso per sequestro conservativo

novembre 15th, 2015|0 Comments

Qualora il debitore ponga in essere atti tali da rendere verosimile il deprezzamento del suo patrimonio al fine di sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione, il creditore può rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula: - ricorso per sequestro conservativo; Non senza segnalare che: - trattasi di provvedimento cautelare tipico, avente ad oggetto beni mobili o immobili del debitore o somme o cose a lui dovute e tende ad assicurare la garanzia generica sui beni del debitore stesso contro il pericolo di sottrazioni. - Ai fini del buon esito del procedimento il ricorrente è tenuto a dimostrare il fumus boni iuris ossia la probabile fondatezza della propria pretesa creditoria, e il periculum in mora. Quest’ultimo non deve dipendere da un apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose.

La memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.

novembre 8th, 2015|0 Comments

L’Avvocato che intenda indicare la prova contraria rispetto a quella richiesta dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., deve redigere un atto secondo la formula che segue: - Memoria ex 183 , comma 6, n. 3 c.p.c. Non senza segnalare che: - Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. - Tale memoria deve limitarsi alle sole indicazioni di prova contraria. - Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.

La memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

novembre 1st, 2015|0 Comments

L’Avvocato che intenda replicare a domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, ovvero proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, o ancora indicare mezzi di prova e produzioni documentali, deve redigere un atto secondo la formula che segue: - Memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. Non senza segnalare che: - Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; - Con tale memoria non possono essere modificate le conclusioni rispetto a quelle presentate nell’atto di citazione oppure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. - Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.

L’atto di pignoramento presso terzi

ottobre 23rd, 2015|0 Comments

Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto, onde ottenere il pagamento del proprio credito in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente ad espropriazione forzata scegliendo tra tre tipologie che si distinguono a seconda dell’oggetto del bene pignorato (mobili, immobili, crediti...). Ove, per esempio, intenda pignorare le somme in giacenza presso un conto corrente di cui è titolare il debitore, deve necessariamente notificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 543 e ss. c.p.c., un atto a mezzo ufficiale giudiziario secondo la formula che segue: - Atto di pignoramento presso terzi. Non senza specificare che la competenza per territorio di tale azione esecutiva è individuata, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha sede il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatto salvo il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, ove, in tal caso, sarà competente il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

La memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.

ottobre 18th, 2015|0 Comments

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, se richiesto, il giudice istruttore concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. L’avvocato che intende precisare le proprie domande deve redigere un atto secondo la formula che segue: - Memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. Non senza segnalare che: - Qualora uno dei procuratori abbia formulato istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice deve necessariamente riconoscerli in quanto la concessione o meno non è subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice; - Con detta memoria “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. SS.UU. 12310/2015).

Il testamento olografo

ottobre 11th, 2015|0 Comments

Ai sensi dell’art. 601 del Codice Civile, le forme ordinarie di testamento sono il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto, oppure il testamento olografo, che può essere redatto secondo la formula che segue: - Testamento Olografo. Non senza segnalare che: - il testamento olografo deve essere redatto, datato e sottoscritto dal testatore di proprio pugno; - il testamento pubblico è redatto dal notaio, in presenza di due testimoni e del testatore, sulla base delle dichiarazioni di volontà rese da quest’ultimo; - il testamento segreto è il testamento scritto dal testatore o da un terzo, consegnato personalmente al notaio, il quale redige verbale di ricevimento. La formula pubblicata è una formula tipo che prevede anche la destinazione della legittima (ovvero la quota di eredità stabilita per legge in favore di alcuni successori), comunque non necessaria ai fini della validità del testamento.

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno

ottobre 3rd, 2015|0 Comments

Qualora un soggetto si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica è possibile chiedere al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno secondo la formula seguente: - RICORSO ex ART. 404 COD. CIV. ed ART. 3, L. 09.01.2004, n. 6. Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, da: beneficiario (persona interessata), anche se incapace; familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini; gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore; il Pubblico Ministero; il Tutore o Curatore. Non senza segnalare che: - il ricorso va presentato innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo in cui la persona per la quale si chiede la nomina ha la residenza o il domicilio

La memoria di replica

settembre 27th, 2015|0 Comments

Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest'ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende, a seguito della lettura della comparsa conclusionale avversaria, replicare a quanto adverso sostenuto deve redigere un atto secondo la formula che segue: - Memoria di replica. Non senza segnalare che: - Con la memoria di replica è opportuno mettere in luce tutte le carenze e/o contraddizioni delle tesi avverse nonché l’inconcludenza degli elementi probatori emersi; - Con la memoria di replica è bene anche segnalare le illegittime estensioni o modificazioni del thema decidendum effettuate con la comparsa conclusionale avversa nonché il deposito di nuovi documenti.

La comparsa conclusionale

settembre 20th, 2015|0 Comments

Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest'ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende argomentare e sostenere le ragioni che fondano la domanda svolta in giudizio deve redigere un atto secondo la formula che segue: - Comparsa conclusionale. Non senza segnalare che: - La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni proposte sicché eventuali questioni nuove prospettate per la prima volta sono inammissibili; - La comparsa conclusionale non può contenere conclusioni diverse da quelle già formulate, né si possono allegare documenti non prodotti in precedenza nei termini stabiliti dal codice di rito.

Il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione

settembre 11th, 2015|0 Comments

Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo o di entrambi i coniugi. Qualora il sopraggiungere di nuove circostanze di fatto o di diritto giustifichino la modifica delle condizioni di separazioni uno dei coniugi, o entrambi, dovrà fare istanza al Tribunale secondo la formula che segue: - ricorso ai sensi dell'ex art. 710 c.p.c. Non senza segnalare che; - il DL 132/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una procedura facoltativa alternativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

L'atto di precetto aggiornato

settembre 5th, 2015|0 Comments

Con il Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132 pubblicata in G.U. il 20.08.2015,  il Governo ha introdotto importanti novità sul processo civile ed in particolare sulla disciplina dell’atto di precetto (vedi art. 13 comma 1 lettera a) in vigore dal 21.8.2015 secondo la formula che segue: - Atto di precetto aggiornato.

La comparsa di costituzione di nuovo difensore

luglio 25th, 2015|0 Comments

Nell’ipotesi in cui il difensore costituito in giudizio rinunci al mandato ovvero la parte revochi il proprio difensore sussiste la necessità che il professionista venga sostituito. In tal caso il nuovo difensore che riceve il mandato dal cliente di costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente legale deve predisporre un atto secondo la seguente formula: - Comparsa di costituzione di nuovo difensore. Non senza segnalare che: - la costituzione avviene esclusivamente mediante modalità telematiche; - a seguito della riforma del 2009 la procura alle liti può ai sessi dell’art. 83 c.p.c. essere conferita in calce o a margine della memoria di nomina di nuovo difensore.

Il ricorso ex art. 700 c.p.c.

luglio 18th, 2015|0 Comments

La Parte che necessiti di un provvedimento giurisdizionale urgente dal contenuto atipico idoneo a soddisfare i propri interessi in attesa della definizione del giudizio di merito onde evitare, altresì, di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, deve rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula: - Ricorso ex art. 700 c.p.c. Non senza segnalare che: - trattasi di provvedimento residuale ossia di misura che può essere richiesta solo in mancanza dei presupposti per l’applicazione delle misura cautelari tipiche quali il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto e dell’accertamento tecnico preventivo ovvero quando il risultato non può essere raggiunto utilizzando rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge ovvero mediante strumenti sommari non cautelari quali il decreto ingiuntivo o i provvedimenti possessori. - Ai fini del buon esito del procedimento il ricorrente è tenuto a dimostrare il fumus boni iuris ossia la probabile fondatezza del diritto fatto valere in giudizio, il periculum in mora ossia il pregiudizio grave, irreparabile ed imminente in cui incorrerebbe ove la misura cautelare non venisse concessa, l’atipicità della misura ossia l’assenza di un rimedio ad hoc previsto dalla legge ed infine a specificare la successiva azione di merito.

L'istanza di rimessione in termini

luglio 11th, 2015|0 Comments

Qualora il procuratore venga a conoscenza che il deposito telematico di un atto non sia andato a buon fine nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice per causa allo stesso non imputabile, può chiedere di essere rimesso in termini predisponendo un atto secondo la seguente formula: - Istanza di rimessione in termini. Non senza segnalare che: - l’istanza va presentata in modalità telematiche non appena il procuratore venga a conoscenza della circostanza di essere incorso in una decadenza prevista per il compimento di un atto; - all’istanza vanno allegate le ricevute generate dal sistema; - il Giudice provvede sull’istanza con ordinanza.

Il ricorso ex art. 2476, III comma, c.c.

luglio 4th, 2015|0 Comments

Il Socio di una società a responsabilità limitata che non possieda la maggioranza del capitale sociale idonea alla sostituzione dell’organo amministrativo della società, è tenuto, ove voglia revocarlo per comprovate irregolarità di gestione, a rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula: - Ricorso ex art. 2476, III comma, c.p.c. Non senza segnalare che: - la norma in discussione è di natura speciale sicché trova applicazione solo per le s.r.l., infatti per le s.p.a. trova applicazione l’art. 2409 c.c.; - la richiesta di revoca dell’Amministratore può essere richiesta d’urgenza sia in corso di causa ossia nel corso dell’azione di responsabilità sociale promossa ai sensi dell’articolo più volte citato dal socio ovvero ante causam; - il ricorso e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati non solo all’amministratore di cui si chiede la revoca, ma anche alla società in persona di un curatore speciale all’uopo nominato che, infatti, è litisconsorte necessario; - la nomina del curatore speciale va presentata – separatamente - al Presidente del Tribunale prima della presentazione del ricorso o anche durante la pendenza del giudizio e comunque nei termini fissati dal decreto di fissazione di udienza.

La nomina del curatore speciale di una società

giugno 21st, 2015|0 Comments

A norma dell’art. 2476 c.c. qualora l’amministratore della società abbia commesso delle gravi irregolarità nella gestione della stessa il socio può chiedere che il Tribunale emetta un provvedimento cautelare di revoca dello stesso. In tale ipotesi, la società costituisce litisconsorte necessario che va ritualmente convocata in giudizio previa designazione di un curatore speciale della società. Per ottenere la nomina del suddetto curatore è necessario predisporre un’istanza secondo la seguente formula: - Ricorso ex art 78 c. 2 c.p.c Non senza segnalare che: - l’istanza si propone al presidente dell’ufficio giudiziario innanzi al quale si intende proporre la causa.