Sanzioni amministrative a una srl, il socio unico ne risponde

Con due ordinanze (la n. 12334 e la n. 12335 del 9 maggio 2019) la Corte di Cassazione ha stabilito che in una s.r.l. in cui l’unico socio è anche amministratore della stessa, quest’ultimo risponde delle sanzioni tributarie irrogate alla società qualora la violazione sia commessa nell’interesse personale dello stesso e non della società.

Il principio elaborato dalla Suprema Corte trae origine dalla notifica di alcuni avvisi di accertamento emessi nei confronti di una persona fisica, in qualità di legale amministratore pro tempore e socio unico di una srl unipersonale, riguardanti dei recuperi fiscali per Ires, Irap ed Iva relativi agli anni d’imposta 2004-2005. L’Agenzia delle Entrate riteneva che la persona fisica, in quanto autore materiale delle violazioni, fosse responsabile in solido con la società per le sanzioni tributarie.

Al contrario il ricorrente, richiamava – a sostegno del suo ricorso – l’articolo 7 del D.L. n. 269/2003 (riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie), in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

In seguito al rigetto da parte della CTR della Campania, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione eccependo: i) violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del D.lgs. n. 472/1997, che prevede una responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione; ii) violazione del sopra citato articolo 7 del D.lgs. n. 269/2003.

Sul punto il ragionamento operato dagli Ermellini ha portato a disapplicare la regola speciale introdotta dal citato art. 7 – in quanto presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse ed a beneficio della società rappresentata o amministrata – e a ripristinare di contro la regola generale prevista all’art. 2 del Dlgs. 472/1997 “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, in quanto trattasi d’ipotesi in cui il beneficio effettivo delle violazioni si imputa alla persona fisica-autore materiale, che è nel caso di specie amministratore e socio unico della società unipersonale.

Infatti ha precisato la Corte: “qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex articolo 7 d.l. n. 269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente  proprio (Cass. Sez. V  n. 28331/2018; Cass. Sez.V n. 592472017; Cass. Sez. V n. 19716/2013)”.

Infine la Suprema Corte, richiamando il compendio probatorio dal quale era emerso che “… la quasi totalità degli acquirenti degli immobili aveva evidenziato di aver effettuato pagamenti superiori a quelli dichiarati, non a favore della società venditrice G.D. ma a favore di A.D… il quale incassava parte delle somme scaturenti dalla vendita degli appartamenti invece di farli incassare dalla Società” ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato la sentenza di secondo grado.

Dott.ssa Simona Arcieri