Mediazione obbligatoria, la pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8473/2019 ha fatto chiarezza su alcuni aspetti fondamenti in tema di mediazione e ha più che mai manifestato la necessità di un intervento legislativo in materia.

Il ricorrente, Gaia Energy Engineering S.r.l., proponeva ricorso avverso la sentenza di secondo grado – la quale aveva dichiarato l’assenza della condizione di procedimento di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis – assumendo che la mediazione obbligatoria si fosse effettivamente svolta, avendo le parti legittimamente partecipato al procedimento a mezzo dei rispettivi difensori.

Il ricorso ha posto per la prima volta alla Suprema Corte la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria. In particolare, intervenendo sulle specifiche questioni della presenza personale delle parti, della possibile delega a terzo e del momento perfezionativo della condizione di procedibilità, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

– nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non implica che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.

– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.  La Corte precisa inoltre che “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.

– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. Perciò è sufficiente che le parti siano presenti e possano, finite le formalità preliminari illustrative delle finalità delle modalità della mediazioni, limitarsi a comunicare al mediatore parere negativo, senza che sia necessaria una “effettiva” mediazione, come invece ritenuto recentemente dal Tribunale di Firenze ( sent. 8 Maggio 2019).

La Corte, così deciso, ha rigettato il ricorso, proposto dalla società Gaia Energy Engineering s.r.l., avverso la sentenza n. 210/2017 della Corte d’Appello di Trieste.

Dott.ssa Simona Arcieri