Accertamento usura, le novità dalla giurisprudenza

L’usura è una pratica molto antica che consiste nell’applicazione di interessi piuttosto ingenti a colui che usufruisce di denaro prestatogli. L’idea che chi presti il proprio denaro abbia poi diritto a percepire degli interessi per essere ripagato della impossibilità di utilizzare – in proprio favore – il denaro prestato, non è di per sé scorretta. Tuttavia, il diritto ha il compito di limitare pratiche illegali e tra queste la fissazione di interessi ingiusti.

Secondo le prime teorie economiche liberali, il tasso di interesse doveva essere stabilito dalla volontà delle parti perché questo avrebbe accolto nel giro dei finanziamenti anche chi aveva minore solidità patrimoniale. Tuttavia, la scelta di lasciare alla volontà dei privati la fissazione degli interessi, portò ad un forte aumento dei tassi. Dunque, si passò dalla iniziale depenalizzazione dell’usura – avvenuta con il codice Zanardelli – alla introduzione dell’art. 644 del codice penale Rocco.

Inizialmente l’art. 644 c.p. stabiliva la nullità di qualsiasi clausola che stabilisse eventuali interessi usurari, ovvero oltre la misura legale. Il reato è stato modificato con la Legge n. 108 del 1996. Con tale modifica l’articolo punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, stabilendo:

  1. il limite oltre il quale gli interessi sono “sempre” usurari è fissato dalla legge.
  2. ma, anche se inferiore al limite legale, sono altresì usurari gli interessi, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Seguendo le indicazioni dell’art. 644 c.p. emergono due forme di usura: la prima c.d. oggettiva o presunta, la seconda c.d. soggettiva o usura in concreto. La prima è infatti, fissata e regolata sulla base di un criterio formale ed oggettivo. La seconda tiene invece, in considerazione le concrete condizioni economiche della parte obbligata.

Tuttavia, bisogna osservare che l’art. 644 c.p. si presenta come norma penale in bianco, la quale stabilisce la pena ma rinvia ad altra norma per la concretizzazione della fattispecie. In altre parole, il precetto dovrà essere integrato da una norma che la completi con l’indicazione del tasso soglia.

Il tasso soglia – oltre il quale gli interessi saranno considerati usurari – è determinato da organi amministrativi, nello specifico dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, questo assicura che l’accertamento sia fissato con criteri tecnici rigorosi.

A tal proposito l’art. 2 della L. n. 108 del 1996 stabilisce che il tasso legale è stabilito dal Ministero del tesoro (ora Economia e Finanze) sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rilevando trimestralmente il Tasso Effettivo Medio Globale (TEGM) – comprensivo di commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse- riferito ad anno, degli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi  (dell’Ufficio cambi e della Banca di Italia) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti dalla rilevazione trimestrale sono eventualmente corretti sulla base del tasso ufficiale di sconto relativo al trimestre di riferimento. Individuato in questo modo il TEGM risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il tasso usurario sarà quello relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di altri quattro punti percentuali. Si stabilisce inoltre che le differenze tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Nonostante le indicazioni per il calcolo siano molto precise, e nonostante le rilevazioni della Banca d’Italia siano ormai ritenute vincolanti da consolidata giurisprudenza, l’usura non è sempre facile da individuare. Il Giudice sarà comunque tenuto ad accertare l’usurarietà degli interessi sulla base dei criteri indicati, avendo riguardo al tasso soglia vigente al momento della pattuizione.

Quanto alla usura soggettiva o in concreto, questa si rileva tenendo conto:

  • della sproporzione tra prestazione, controprestazione e tasso medio per operazioni similari;
  • le condizioni di difficoltà economiche e finanziarie dell’obbligato.

Anche in questo caso, dunque, il giudice dovrà operare una valutazione, fondata stavolta su criteri oggettivi e soggettivi.

La novità si inserisce proprio all’interno del tema “accertamento giurisprudenziale”. Con l’ordinanza della Corte d’Appello civile di Roma, sez. 1 – est. Romandini la giurisprudenza ribadisce la necessità di valutare l’esistenza di interessi usurari. Con l’ordinanza si cerca di porre fine alla pratica, ormai invalsa, di negare l’esistenza dell’usura sulla base di accertamenti acritici e immotivati.

Si afferma, in formula quasi perentoria, la pratica di far espletare le operazioni di valutazione da un CTU.

Inoltre, incentiva la ricostruzione del rapporto di mutuo in concreto, escludendo per i giudici la possibilità di riportare motivazioni pre- impostate. A tal fine, l’Ordinanza in parola invita a non fare un semplice rinvio alla cumulabilità o meno degli interessi moratori e di quelli corrispettivi, bensì di verificare l’esistenza di una sovrapposizione patologica nel caso concreto.

Diana De Gaetani