Persona giuridica, è possibile notificare anche presso la sede effettiva

Con la sentenza n. 10854 del 18.04.2019 la Cassazione Civile è intervenuta sulla specifica questione della notificazione eseguita presso la sede effettiva della persona giuridica.

Nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli aveva respinto l’appello proposto da Alaua s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado che, dichiarata la contumacia del “Villaggio Capo Alaua”, aveva accolto la domanda di P.I. di risarcimento del danno per le lesioni subite nella caduta sulla scala della struttura turistica.

La società Alaua s.r.l avverso la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione rilevando, in particolare, come la Corte di merito avesse considerato valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado presso una sede diversa da quella legale della società, in assenza di prova dell’esistenza presso il villaggio turistico della sede effettiva della stessa.

Con la sentenza de quo gli Ermellini hanno espresso il seguente principio di diritto: “è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. N. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell’art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio”.

Dunque è sì possibile effettuare la notifica alla persona giuridica anche presso la sede effettiva ma sulla base, prosegue la Corte di Cassazione, dell’accertamento preliminare dell’esistenza della suddetta sede effettiva.

Nella fattispecie la Corte di merito aveva, infatti, ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica Villaggio Capo Alaua, senza verificare però che quest’ultima costituisse sede effettiva della società, con conseguente violazione del principio di regolarità del contraddittorio.

Per tale ragione la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo esame sulla questione alla luce del principio espresso. 

Dott.ssa Simona Arcieri