Risarcimento danni su minori: quando è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare

Con sentenza n. 7255 del 23.03.2018 la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è pronunciata in merito ai casi in cui sia necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.p.c.

Nel caso di specie i genitori del minore nato con gravi danni cerebrali hanno ottenuto dal Tribunale la condanna nei confronti delle strutture ospedaliere e delle relative assicurazioni chiamate in causa al risarcimento di una somma pari a circa € 3.706.000,00 da suddividere in modo determinato dal Giudice tra i genitori ed i cinque figli minori.

Durante la pendenza del successivo giudizio di appello, i genitori dei minori mediante il loro difensore hanno avanzato una proposta transattiva per l’importo totale di € 2.600.000,00 oltre € 50.000,00 per spese legali e giudiziali, proposta poi accettata dalle controparti; detta proposta è stata tuttavia in seguito revocata poiché, essendo la transazione un atto di straordinaria amministrazione, era necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.p.c. affinchè i genitori potessero accettare ed incassare somme a titolo stragiudiziale nell’interesse dei minori.

La Corte d’Appello ha però considerato detta autorizzazione non necessaria nel caso di specie poiché tra l’importo liquidato dal Giudice in primo grado e l’importo della proposta transattiva non ravvisava la rilevante differenza necessaria ai fini dell’autorizzazione ex art. 320 c.p.c. ed ha pertanto condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha in primis evidenziato che la transazione riguardante la controversia relativa al risarcimento del danno conclusa dai genitori nell’interesse dei figli minori rappresenta un atto di straordinaria amministrazione “quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato”, ritenendo in detti casi necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.p.c. e ritenendo a tal fine necessario tener conto della differenza tra quanto chiesto per il danno patito dal minore e quanto ottenuto mediante la transazione.

Nel caso in commento la Corte ha pertanto rilevato che il Giudice di merito ha errato sia non considerando che l’importo transatto era comprensivo anche delle somme spettanti ai fratelli del minore danneggiato e sia non individuando le quote effettivamente spettanti ai minori.

Secondo la Corte infatti, nell’interpretazione del contratto, il Giudice di merito, dopo aver identificato le quote di spettanza dei minori, deve valutare se ai fini della validità della transazione sia necessaria o meno l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.p.c. alla luce delle quote spettanti ai minori come identificate.

Per tali ragioni la Corte ha accolto detto motivo del ricorso cassando la decisione in relazione a detto motivo e rinviando il giudizio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Dott.ssa Carmen Giovannini