Decadenza dalla responsabilità genitoriale: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 15949 depositata il 18 giugno 2018 ha affrontato il tema della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Nel caso di specie il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre del minore poiché la donna, senza il consenso del padre del minore, nell’estate del 2015 si era trasferita insieme al figlio a Padova facendo così interrompere a quest’ultimo il rapporto con il padre che invece risiedeva a Roma.

Successivamente, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo proposto dalla madre del minore avverso il citato provvedimento ritenendo che la condotta della donna non integrasse i presupposti del provvedimento assunto dal Tribunale poiché la decadenza dalla responsabilità genitoriale è un rimedio previsto dal Legislatore al solo scopo di tutelare il minore dai comportamenti pregiudizievoli tenuti dal genitore.

La Corte d’Appello ha altresì ritenuto che i motivi che hanno spinto la donna a trasferirsi a Padova (ossia quello di aver perso il lavoro a Roma ed avere a Padova la possibilità di un nuovo impiego, nonché di tornare ad abitare presso la casa dei suoi genitori in modo da avere la disponibilità di un alloggio) fossero validi, avendo la madre altresì dimostrato di avere le capacità e le attenzioni idonee ad accudire il minore a fronte, invece, della totale inaffidabilità del padre.

In seguito, la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso proposto dal padre del minore avverso la decisione della Corte Territoriale – a fronte di un’approfondita e coerente valutazione dei fatti effettuata da quest’ultima – contenesse doglianze riguardanti solo il merito del giudizio, con una spiegazione solo generica della violazione di legge e senza avanzare alcuna specifica contestazione all’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello in merito alle norme asseritamente violate.

La Suprema Corte ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuire alcuna disposizione in merito alle spese processuali.

Dott.ssa Carmen Giovannini