Preventiva informazione: la sentenza della Cassazione sul diritto dei condomini

“Perché venga rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell’avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all’ordine del giorno nei loro termini essenziali”. Così è stato stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15587/18 depositata il 14 giugno.

Nel caso di specie un condomino si è visto rigettare sia in primo che in secondo grado l’impugnazione della delibera che il Condominio aveva adottato in sua assenza.

A fondamento della propria decisione, la Corte Territoriale ha rilevato (i) che l’obbligo di preventiva informazione era stato rispettato, (ii) che il contratto di finanziamento della caldaia era già previsto dal preventivo approvato dall’assemblea per i lavori di sostituzione della caldaia e (iii) che il riparto dei costi era stato effettuato mediante un mero calcolo matematico e, ad ogni modo, il ricorrente non aveva indicato sotto quali aspetti la ripartizione sarebbe errata.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto il ricorso inammissibile per i seguenti motivi.

  1. Richiamando il principio di diritto secondo cui “per la partecipazione informata dei condomini ad un’assemblea condominiale al fine della conseguente validità della delibera adottata (artt. 1139 e 1105, terzo comma, cod. civ.), è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell’ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato”, gli Ermellini hanno ritenuto detto aspetto incensurabile in Cassazione, rilevando, ad ogni modo, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva ritenuto l’avviso sufficiente a rendere edotti i condomini degli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea.
  2. Inoltre, richiamando l’orientamento costante della Suprema Corte secondo cui “l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata”, gli Ermellini hanno altresì ritenuto che il condomino avrebbe dovuto dimostrare il concreto pregiudizio che gli sarebbe derivato dal pagamento rateale approvato dall’assemblea, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento ad obblighi futuri a carico del medesimo condomino.
  3. Infine gli Ermellini hanno rilevato che il ricorrente ha omesso di indicare i profili o gli errori che a suo dire avrebbero reso errata la ripartizione dei costi e che comunque la Corte d’Appello ha spiegato che detta ripartizione è stata frutto di un mero calcolo matematico.

Dott.ssa Carmen Giovannini