Non ricorda chi guida al momento dell’infrazione: nessuna sanzione per il proprietario

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9555 pubblicata il 18.04.2018 ha statuito che ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis C.d.S. occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente non ottemperando così all’invito rivoltogli e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni, l’idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune di volta in volta anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il proprietario dell’autovettura ricorreva dinanzi il Giudice di Pace per impugnare il verbale di accertamento per la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. eccependo di aver comunicato, in ottemperanza a quanto prescritto da tale norma, di non poter indicare i dati personali del conducente del veicolo di sua proprietà al momento dell’originaria infrazione stante sia il notevole lasso di tempo intercorso tra l’infrazione stessa e la notifica del verbale di accertamento, sia il fatto che il medesimo veicolo veniva utilizzato da tutti i membri familiari e perciò risultava impossibile conoscere con certezza chi fosse il conducente al momento dell’infrazione.

Di contro, si costituiva in giudizio il Comune eccependo il fatto che, in base alla normativa vigente, il proprietario di un’autovettura deve essere tenuto a conoscere sempre le generalità del conducente.

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso conformandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 2008 in base alla quale deve differenziarsi la condotta di colui che non comunica affatto alla pubblica amministrazione i dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione, dalla condotta di chi, al contrario, ottempera tale obbligo comunicando la sussistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati, come nel caso di specie.

Il Giudice d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Il Comune ricorreva quindi per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 126 bis e 180 C.d.S. sostenendo l’obbligatorietà da parte del proprietario del veicolo di conoscere le generalità del conducente, non potendo lo stesso sottrarsi a tale obbligo adducendo come giustificazione il fatto che il veicolo fosse in uso ai vari membri familiari.

La Cassazione, riconoscendo la sussistenza di una diversità di orientamenti giurisprudenziali in materia, ha ritenuto, in conformità alla succitata sentenza della Corte Costituzionale, che deve essere operata una differenza tra le suddette condotte, tale per cui, la non ottemperanza del proprietario del veicolo all’obbligo di comunicazione dei dati personali del conducente giustifica l’applicazione della sanzione, mentre la condotta di chi ha comunicato le ragioni giustificative per le quali sia impossibile conoscere le generalità del conducente deve essere oggetto di una valutazione, operata caso per caso, del Giudice di merito circa l’idoneità  o meno di tali motivi ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante-proprietario.

Essendo stata operata già in primo ed in secondo grado tale valutazione di fatto sulle ragioni giustificatrici addotte dal proprietario del veicolo ed essendo tale apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di secondo grado.

Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini