Assegno di mantenimento, l’importo non è compensabile con altri crediti

“Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”.

È quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. VI  nella sentenza n. 11689 del 14/05/2018.

La pronuncia in discorso prendeva avvio dalla notificazione di un precetto, avente ad oggetto il pagamento di spese di lite, effettuata da M.M. nei confronti dell’ex coniuge C.M.

C.M. adiva il Tribunale di Cassino proponendo opposizione al predetto precetto ed opponendo in controcredito alcuni ratei per il mantenimento suo e delle figlie non corrisposti da M.M.

Il Giudice di prime cure rigettava l’opposizione.

Contro tale pronuncia C.M. ricorreva alla Corte d’Appello di Roma la quale confermava il rigetto dell’opposizione del Giudice di primo grado, ponendo alla base della propria decisione l’incertezza la non liquidità e l’inesigibilità del credito opposto in compensazione da C.M.

Il Giudice di secondo grado aveva infatti ravvisato che l’importo dell’assegno di mantenimento si rivolgeva cumulativamente sia a C.M. che alle figlie rendendo, perciò, impossibile determinare quanta parte dell’assegno fosse rivolta al sostentamento di C.M. e quanta a quello delle figlie.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma C.M. proponeva ricorso in Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour, nella pronuncia in discorso, hanno ribadito un importante principio, già emerso in altre sentenze della Suprema Corte (fra tutte Cass. n.23569/2016), secondo cui il credito per il contributo al mantenimento possiede il carattere dell’indisponibilità e dell’irrinunciabilità ed è, pertanto, non compensabile con altri crediti.

Alla luce del principio oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è apparso, dunque, inevitabile agli Ermellini riconoscere all’assegno di mantenimento una natura sostanzialmente alimentare che, a fortiori in presenza di figli, comporta l’inoperatività della compensazione del suo importo con altri crediti.

Dott. Elio Pino