Concordato: transazione fiscale e falcidia dei crediti privilegiati

“Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 -ter l.fall. nel testo vigente prima della novella introdotta dall’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il proponente, fermo restando l’obbligo del pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate, ricorrendo i presupposti dell’art. 160, secondo comma, L. fall. può inserire i restanti crediti in classi diverse, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore rispetto ai suddetti tributi.”

È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. I nella pronuncia n. 5906/2018.

Il caso di specie ha preso avvio dalle doglianze di una Società a Responsabilità Limitata nei confronti della quale era stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo ed era stata per ciò dichiarata fallita.

Il Tribunale di Milano aveva, infatti, considerato non accettabile nel progetto di concordato la previsione di una transazione fiscale, ex art. 182 ter L.Fall.,  in seno alla quale era previsto il pagamento integrale delle ritenute fiscali non versate e con la falcidia della classe costituita dai creditori muniti del privilegio generale mobiliare.

Contro tale pronuncia l’attore proponeva ricorso alla Corte d’Appello di Milano la quale confermava la decisone del Giudice di prime cure.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello la ricorrente presentava ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in discorso ha in primo luogo precisato che la riforma del concordato preventivo consente oggi al proponente di formulare una proposta che preveda un trattamento differenziato dei creditori che siano stati suddivisi in classi “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”.

Inoltre i Giudici di Piazza Cavour, nell’approfondire il tema, hanno basato le loro valutazioni sulla ratio legis del riformato art. 182 ter L.Fall.

Sul punto gli Ermellini hanno sancito che l’art. 182 ter L.Fall. è finalizzato “a garantire la riscossione integrale di taluni tributi e, specialmente, di quelli costituenti “risorse proprie dell’Unione Europea” -, pure tenendo conto della portata generale della L. Fall., art. 160, comma 2, non possa consentire di interpretare quest’ultima norma nel senso che essa imponga sempre un trattamento non deteriore dei creditori privilegiati, anche quando l’infalcidiabilità di taluno di essi – pure di grado inferiore – trovi fondamento nella legge e non nella sola volontà del proponente, poi avallata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto”.

Ai Giudici, alla luce di quanto sopra, è dunque apparso conforme alla legge, fermo restando il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute non versate, l’inserimento di crediti in classi diverse nonché la falcidia di quelli muniti di privilegio anteriore ai suddetti tributi.

Pertanto la Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto meritevole di accoglimento i motivi della ricorrente ed ha cassato la sentenza impugnata rinviandola alla Corte d’Appello di Milano.

Dott. Elio Pino