Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ambito di applicazione della procedura di reclamo/mediazione è stato esteso a tutti gli enti impositori ed ove compatibile agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n° 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale; inoltre è stato disposto, in un’ottica di semplificazione, che il procedimento di reclamo/mediazione sia introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso. Tali novità si applicano ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016 [art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/92 come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n° 156/2015].

Non senza segnalare che:

– Il contribuente con il reclamo può formulare una proposta di mediazione, contenente la rideterminazione della pretesa tributaria.

– Decorsi 90 gg. dalla notifica del reclamo di cui sopra, in caso di mancata risposta da parte dell’ente impositore (silenzio-diniego), di rigetto espresso della proposta di rideterminazione della pretesa ivi formulata e/o in assenza della definizione bonaria della controversia mediante l’istituto della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

– Il temine di 90 giorni in forza della modifica intervenuta con il D.Lgs. n° 156/2015 va computato dalla data di notifica del ricorso e da tale data riprendono a decorrere i termini di ulteriori 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

– All’atto del deposito del fascicolo di parte andrà allegato il pagamento del contributo unificato tributario nonché la nota di iscrizione al ruolo.