Mense scolastiche: la sentenza del Consiglio di Stato

Nelle gare per l’affidamento del servizio di refezione, l’utilizzo nelle mense scolastiche di stoviglie pluriuso anziché monouso costituisce un fattore premiante”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4450 del 22 settembre 2017.

L’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca aveva indetto una gara per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando non consentiva ai concorrenti di offrire varianti, ma premiava le proposte aggiuntive di miglioramento del servizio ed a cui avevano partecipato due società. La non aggiudicataria impugnava l’esito della gara, sostenendo in particolare che l’altra offerta doveva essere esclusa, poiché questa aveva presentato una variante non ammissibile, avendo proposto l’uso di stoviglie non monouso, ma riutilizzabili.

Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso.

La originale aggiudicataria impugnava la sentenza del TAR Puglia sede di Lecce.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada “l’art. 25 del bando prevedeva, fra i criteri migliorativi oggetto di valutazione, la possibilità di effettuare proposte inerenti “aspetti di ecoefficienza e sostenibilità ambientale del servizio con particolare riferimento ad una migliore gestione dei rifiuti prodotti”. La fornitura di stoviglie a perdere monouso era invece contemplata fra le “prestazioni minime” del capitolato speciale d’appalto”.

Invero, prosegue il Collegio, “dalla lex specialis emerge che la prescrizione relativa alle stoviglie monouso non si configurava quale condizione essenziale, non derogabile o migliorabile, bensì quale condizione minima, suscettibile di miglioria. Di tal che rettamente ha valutato la Commissione di gara in tal senso. Né può sostenersi, alla luce dell’oggetto dell’appalto quale definito dalla lex specialis, che l’utilizzo delle stoviglie monouso ne facesse parte integrante e come tale fosse immodificabile dalle proposte dei concorrenti”.

L’appello, pertanto, veniva accolto e, in riforma della sentenza del TAR Puglia, veniva rigettato il ricorso proposto in primo grado.

Dott. Andrea Paolucci