La comparsa di costituzione in appello con appello incidentale

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Ai sensi dell’art. 343 c.p.c., l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 166 c.p.c. regolante la costituzione in giudizio innanzi il Tribunale.

Il codice, inoltre, prevede la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva (art. 334 c.p.c.) in favore della parte contro la quale è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., anche qualora per esse sia decorso il termine o abbiano fatto acquiescenza.

L’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, tuttavia, risulta inscindibilmente legata all’ammissibilità dell’impugnazione principale.

Pertanto, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, l’impugnazione incidentale tardiva, differentemente dall’incidentale tempestiva, perderebbe ogni efficacia.

Avv. Sergio Scicchitano