La comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

Il procuratore del convenuto che, con la propria comparsa di costituzione risposta, non intenda limitarsi alle sole mere difese dirette a paralizzare la pretesa avversa, ma avanzare domande nei confronti dell’attore che potrebbe benissimo proporre in un separato processo, è tenuto a svolgerle redigendo il seguente atto:

Non senza segnalare che:

  • la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi in cancelleria (o telematicamente) almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione delle parti fissata in citazione ovvero di quella fissata dal Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 168bis V comma c.p.c.;
  • secondo l’art. 36 c.p.c. le domande riconvenzionali ammesse sono soltanto quelle dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore ovvero dipendenti dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.