La comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo

Ai sensi dell’art. 167 c.p.c. con la comparsa di costituzione e risposta il convenuto deve assumere le sue difese relativamente ai fatti dedotti dall’attore con l’atto di citazione.

Nella comparsa il convenuto deve indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi nel corso del giudizio, eventuali documenti e deve formulare le proprie conclusioni.

Non senza segnalare che:

1. Il convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa a norma dell’art. 269 c.p.c., facendone, a pena di decadenza, dichiarazione nella stessa comparsa di costituzione e risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo.

2. Il giudice istruttore provvede mediante decreto, entro cinque giorni da tale richiesta, a autorizzare la chiamata in causa del terzo e a fissare la data della nuova udienza.

3. La chiamata in causa del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c. avviene mediante un atto di citazione da notificarsi allo stesso nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.