Inversione di marcia, divieto si applica anche in prossimità del casello autostradale

Con la sentenza n. 15889/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della circolazione stradale.

La vicenda fattuale trae origine dall’opposizione proposta dal conducente di un autoveicolo dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, al fine di impugnare un verbale di contestazione della violazione dell’art. 176, commi 1 e 19, C.d.s. per aver effettuato inversione di marcia in prossimità del casello autostradale.

Stante il rigetto dell’opposizione, il conducente ha impugnato la sentenza n. 6849/12 del GDP dinanzi al Tribunale di Firenze, il quale, tuttavia, ha confermato quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

Il conducente, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 176, commi 1 e 19, C.d.s. sulla base di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ in tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma 19, cod. strada, prevista a carico di chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui il fatto sia stato commesso nell’area antistante il casello autostradale, che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio da una corsia di marcia all’altra. Nè rileva, ai fini dell’applicabilità, nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma 19, cod. strada, la presenza, nell’area antistante il casello, del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile, agli effetti del comportamento imposto all’utente, a quello di inizio di autostrada.”.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal conducente del veicolo in quanto ha ritenuto che “secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. a), si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale”; inoltre i giudici del Palazzaccio hanno chiarito che “il precedente richiamato dal ricorrente, Cass. 05/07/2001, n. 9059, non è pertinente, poiché si riferisce al caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratto di viabilità ordinaria, nel quale era collocato il segnale di preavviso di autostrada, e quindi neppure contrasta, ma anzi è coerente, con l’orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, stante l’aderenza alla lettera e alla ratio del divieto”.

Dott. Matteo Pavia