Avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.

Qualora oggetto di esecuzione immobiliare sia un bene sul quale terzi creditori vantino un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, il creditore pignorante dovrà informarli circa l’avvio della procedura esecutiva.

A tal fine il creditore pignorante notifica a ciascuno di essi un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate nelle forme stabilite dall’art. 498 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– Tale avviso, ai sensi dell’art. 498 c.p.c., deve essere notificato entro cinque giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento;

– In mancanza di prova della notifica il giudice dell’esecuzione non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.