La nomina dell’arbitro fatta dalle parti ex art. 810 c.p.c.

L’art. 810 c.p.c. stabilisce che se a norma della convenzione di arbitrato gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse provvede con atto notificato per iscritto, rendendo così noto all’altra parte l’arbitro o gli arbitri che essa intende nominare, con invito a procedere alla designazione dei propri mediante la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • La parte alla quale sia rivolto l’invito, dovrà provvedere, entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, a notificare per iscritto la nomina con le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati.
  • La parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
  • Laddove le parti non abbiano provveduto ad individuare la sede, il ricorso dovrà essere presentato dinanzi al Giudice del luogo in cui fu stipulata la convenzione di arbitrato o, nel caso di stipula avvenuta all’estero, dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma.
  • Il Presidente del Tribunale competente, valutata l’esistenza della convenzione di arbitrato e/o l’eventuale opzione di un arbitrato estero, provvede alla nomina richiestagli.
  • Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione di arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.