La domanda di arbitrato ai sensi dell’art. 806 c.p.c.

La domanda di arbitrato è l’atto a mezzo del quale colui che ha interesse instaura il procedimento arbitrale per risolvere una controversia in virtù di un’apposita clausola compromissoria prevista nel contratto, o in un atto separato, stipulato tra le parti ovvero di un apposito accordo, il compromesso, sottoscritto tra le stesse successivamente al sorgere della controversia, secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • L’arbitrato può essere rituale qualora la decisione adottata dagli arbitri, il lodo arbitrale, ha gli stessi effetti vincolanti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria; può essere, al contrario, irrituale quando gli arbitri definiscono la controversia mediante determinazioni contrattuali.