L’atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi

Ai sensi dell’art. 617 c. 1 c.p.c., il debitore eccepente la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, precedentemente all’avvio della procedura esecutiva, dovrà proporre opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice indicato dall’art. 480 c.p.c.

L’opposizione dovrà proporsi, pertanto, con atto di citazione da notificarsi perentoriamente al creditore, nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, secondo la seguente formula:

Non senza segnalare che:

  • L’opposizione dovrà proporsi con atto di citazione, nel caso in cui la procedura esecutiva non sia stata ancora avviata, differentemente dovrà presentarsi mediante ricorso al Giudice dell’Esecuzione;
  • A differenza dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., con la quale si contesta la legittimazione del creditore ad agire, con l’opposizione agli atti esecutivi si eccepisce una nullità formale del titolo o del precetto.