Il ricorso in riassunzione ex art. 627 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 627 c.p.c. il processo esecutivo sospeso dal Giudice dell’Esecuzione può essere riassunto dal creditore procedente ovvero dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo mediante il deposito di un ricorso secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

– Il processo esecutivo sospeso deve essere riassunto nel termine perentorio fissato dal Giudice dell’Esecuzione stesso ovvero, in mancanza, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione promossa dal debitore.