L’attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare

L’articolo 18 del decreto legge 132/14, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, ha modificato gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che disciplinano rispettivamente il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare.

Con riferimento all’ esecuzione immobiliare l’art. 557 c.p.c. prevede che, a seguito dell’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegni senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Successivamente, il Procuratore che assiste il creditore pignorante dovrà provvedere all’iscrizione tramite deposito telematico entro quindici giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge citata, sussiste l’obbligo per il difensore di iscrivere a ruolo telematicamente i procedimenti esecutivi immobiliari e attestando la conformità delle scansioni digitali agli originali in suo possesso, secondo la formula che segue:

Attestazione di conformità ai fini dell’iscrizione a ruolo del pignoramento.

Tale nota di iscrizione a ruolo, pertanto, dovrà includere:

  • scansione digitale del titolo esecutivo;
  • scansione digitale del precetto;
  • scansione digitale dell’atto di pignoramento;
  • scansione digitale della nota di trascrizione;
  • attestazioni di conformità delle copie digitali agli originali cartacei;
  • Procura alle liti;
  • Mod. F23 attestante l’avvenuto pagamento del Contributo unificato.

Avv. Prof. Sergio Scicchitano