L’atto di citazione per querela di falso

Gli artt. 163 e 221 c.p.c. stabiliscono, in combinato disposto, che la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • se la querela di falso è proposta con atto principale il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi in composizione collegiale;
  • il Collegio investito del giudizio sulla querela di falso in via principale non sarà tenuto a sindacare preliminarmente la rilevanza del documento impugnato in ordine ai fatti che si intendono dimostrare, ciò risultando necessario solo in caso di querela di falso proposta in via incidentale, ossia in corso di causa.