Ricorso in riassunzione per incompetenza territoriale

A seguito dell’ordinanza con la quale il Giudice adito dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di altro Circondario, il procedimento deve essere riassunto con ricorso dinanzi all’organo giudicante territorialmente competente secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • Il termine entro il quale il procedimento deve essere riassunto è indicato dal Giudice con l’ordinanza che dichiara la sua incompetenza, in mancanza entro tre mesi dalla comunicazione della stessa;
  • Se la riassunzione non viene effettuata entro i termini suindicati, il processo si estingue;
  • L’incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta;
  • Solo nel caso di incompetenza per territorio inderogabile è prevista la rilevabilità d’ufficio, non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.