Nel caso in cui il valore dei beni pignorati è superiore rispetto a quanto necessario per assicurare la garanzia del credito e all’importo delle spese e dei crediti per cui si procede, ovvero qualora il pignoramento sia eseguito presso più terzi (ex art. 546 comma 2 cpc), il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- Il Giudice, previa audizione delle altre parti – il creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti – provvede con ordinanza non oltre venti giorni dalla suddetta istanza.
- Il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riduzione del pignoramento è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
- Presupposto necessario all’accoglimento dell’istanza di riduzione del pignoramento è che i beni pignorati siano almeno due o che si tratti di un bene divisibile in più parti.