L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione

Qualora la controversia richieda una rapida soluzione l’attore può chiedere una riduzione, fino alla metà, dei termini per comparire previsti dall’art. 163 bis, comma 1 c.p.c.. A tal fine il difensore dovrà predisporre, in calce all’atto di citazione, apposita istanza, indicando le ragioni che sorreggono l’esigenza di una pronta soluzione della causa secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • L’istanza va presentata al Presidente del Tribunale;
  • Qualora ravvisi le esigenze di pronta soluzione, il Presidente del Tribunale provvederà con decreto motivato apposto in calce all’originale ed alle copie della citazione;
  • Il provvedimento di abbreviazione è discrezionale.