Qualora la controversia richieda una rapida soluzione l’attore può chiedere una riduzione, fino alla metà, dei termini per comparire previsti dall’art. 163 bis, comma 1 c.p.c.. A tal fine il difensore dovrà predisporre, in calce all’atto di citazione, apposita istanza, indicando le ragioni che sorreggono l’esigenza di una pronta soluzione della causa secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- L’istanza va presentata al Presidente del Tribunale;
- Qualora ravvisi le esigenze di pronta soluzione, il Presidente del Tribunale provvederà con decreto motivato apposto in calce all’originale ed alle copie della citazione;
- Il provvedimento di abbreviazione è discrezionale.