L’istanza di conversione del pignoramento

Il debitore esecutato può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, depositando un’istanza secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti;
  • Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice può disporre, qualora ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili;
  • Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola rata quanto versato andrà a formare parte dei beni pignorati.