Abuso della qualità di pubblico ufficiale: quando si configura la concussione?

Con la sentenza n. 25054/2016 depositata in data 16 Giugno 2016 la Corte di Cassazione ribadisce i presupposti necessari per la configurabilità del reato di concussione, nonché rimarca le sostanziali differenze con il delitto ex art. 319quater c.p. “induzione indebita o dare o promettere utilità” di recente formulazione.

Il fatto riguardava un Maresciallo della Guardia di Finanza, che, nell’esercizio della sua funzione e dei suoi poteri, si sarebbe fatto consegnare mediante larvate e tacite minacce, merce ed altre utilità, senza pagare alcun corrispettivo. In virtù delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, i giudici di primo grado condannavano l’imputato per il reato di concussione continuata ex art. 317 c.p. e tale pronuncia veniva poi confermata in sede d’Appello.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Maresciallo della Guardia di Finanza, conferma le sentenze di merito rigettando tutti i motivi di gravame. I Giudici riscontrano nei fatti di reato le caratteristiche proprie della condotta concussoria, ovvero l’abuso della qualità di Pubblico Ufficiale consistente nell’uso indebito della posizione rivestita e della sua preminenza rispetto ai privati cui si rivolge, e diretta a far sorgere in loro “rappresentazioni costrittive di prestazioni non dovute”. Inoltre, gli Ermellini nella sentenza in esame colgono l’occasione per evidenziare le differenze tra la concussione e il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità ex art. 319quater c.p., introdotto dal Legislatore nel 2012 e poi modificato nel 2015. Infatti, la Corte di Cassazione evidenzia un rapporto sinallagmatico o comunque di reciprochi vantaggi tra i privati e il Pubblico Ufficiale presente nel reato ex art. 319quater c.p., che, invece, manca totalmente nel reato di concussione, oltre alla differente condotta del soggetto attivo nelle due fattispecie astratte.

Altresì, l’elemento oggettivo della condotta “costrittiva” nell’art. 317 c.p. si realizza non solo quando l’atto intimidatorio riflette la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la portata dell’intimidazione nei confronti del privato sia credibile e idonea a costringere all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità.

Dott. Ettore Salvatore Masullo