Richiesta di archiviazione: opposizione legittima se viene da convivente more uxorio

Il convivente more uxorio, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato ha diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. ed a ricorrere per Cassazione avverso il provvedimento relativo”.

È questo il principio di diritto affermato dalla I sezione penale della Corte di Cassazione all’esito di un lungo percorso interpretativo scaturente dalle doglianze della convivente di fatto della persona offesa dal reato, nel frattempo deceduta, la quale si opponeva alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti dei soggetti indagati per il reato in cui il compagno/convivente di fatto era indicato, per l’appunto, quale persona offesa.

La stessa opponente ricorreva per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo nullità del decreto di archiviazione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione alla violazione degli artt. 408, 410 c.p.p. nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal decreto emesso.

Il Procuratore Generale, in sede di requisitoria scritta, interveniva fornendo l’interpretazione secondo la quale la mera convivenza more uxorio non darebbe titolo alla formulazione dell’opposizione ex art. 410 c.p.p. avverso la richiesta di archiviazione e, di conseguenza, non garantirebbe la possibilità di esperire ricorso per cassazione contro il decreto emesso de plano dal GIP; ciò derivando da una lettura in combinato disposto degli artt. 90, comma III c.p.p. e 307, IV comma c.p., norme codeste che stabilirebbero la facoltà di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p. solo nei confronti dei “prossimi congiunti”, tradizionalmente intesi come componenti della famiglia legittima, fondata sul vincolo coniugale.

Tale orientamento è stato ritenuto dai Giudici di legittimità restrittivo in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione le aperture interpretative indirizzate al riconoscimento giuridico della c.d. famiglia di fatto.

Si è reputato, in definitiva, come il concetto di famiglia tradizionalmente costruito sul vincolo matrimoniale abbia subito una progressiva apertura alle molteplici trasformazioni culturali tali da includervi qualsiasi consorzio di persone tra le quali, per ragioni affettivo – sentimentali e consuetudini di vita fossero sorti rapporti di reciproca assistenza e solidarietà, rapporti degni di tutela giuridica.

In questa prospettiva, dunque, non vi sarebbe un motivo condivisibile per fondare l’esclusione dalla categoria in esame, ai fini della legittimazione all’opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. ed al conseguente ricorso per cassazione, del convivente di fatto.

Alla luce, infatti, di un’interpretazione orientata al rispetto della giurisprudenza CEDU (art. 8) e della stessa rivisitazione dell’istituto della convivenza familiare more uxorio, può affermarsi a parere dei Giudici di legittimità che allo stato attuale si sia delineato un concetto di nucleo familiare che si consolida anche in assenza di un vincolo coniugale fondato sul matrimonio tradizionalmente inteso e che dà vita ad un consorzio di persone tra le quali, nella medesima maniera, si instaurano relazioni fortemente strutturate e fondate sulla profonda affettività, sulla reciproca assistenza e senza alcun margine temporale predefinito.

Avv. Ermanno Scaramozzino