In caso di provvedimento di condanna di una parte al compimento di opere non eseguite o alla distruzione di quelle compiute, per avviare il relativo procedimento di esecuzione, il legale deve redigere e notificare preliminarmente l’atto di precetto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non del domicilio eletto presso il suo difensore;
- la notifica dell’atto deve essere rigorosamente procedura dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.